F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 05 Febbraio 2013 (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa), ATTILIA FERRARI (Procuratrice Speciale e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa),Società BRESCIA CALCIO Spa ▪ (nota n. 3074/278 pf12- 13/SP/pp del 23.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 05 Febbraio 2013 (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa), ATTILIA FERRARI (Procuratrice Speciale e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa),Società BRESCIA CALCIO Spa ▪ (nota n. 3074/278 pf12- 13/SP/pp del 23.11.2012). Il deferimento Con provvedimento del 23 novembre 2012, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: - il Sig. Luigi Corioni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Brescia Calcio Spa; - la Sig.ra Attilia Ferrari, Procuratrice Speciale e Legale Rappresentante della Società Brescia Calcio Spa; - la Società Brescia Calcio Spa; per rispondere: il Sig. Luigi Corioni e la Sig.ra Attilia Ferrari, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85. lettera B) punto VI delle N.O.I.F., per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2012; la Società Brescia Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto da parte dei deferiti dell'art. 85 lettera B) punto VI delle N.O.I.F., per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2012, commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare. Secondo il deferimento infatti, con nota del 8.11.2012 pervenuta alla Procura federale in data 09.11.2012, “la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società Brescia Calcio Spa, ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2012 utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dall'art. 85, lettera B), punto VI delle N.O.I.F.”, avendo “rilevato, in particolare, dal report della Società di revisione Deloite & Touch Spa, incaricata dalla FIGC per la effettuazione dei relativi controlli, che la Società Brescia Calcio Spa non ha utilizzato per il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2012 il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza”. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, la Società Brescia Calcio Spa faceva pervenire una memoria scritta, con altra documentazione allegata, anche nell'interesse dei Sig.ri Luigi Corioni e Attilia Ferrari, in cui si evidenziava “l'assoluta assenza di colpa/responsabilità in capo agli odierni deferiti in relazione a quanto verificatosi” e si chiedeva pertanto l'assoluzione dei deferiti dalle accuse formulate. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) ciascuno per i Sig.ri Luigi Corioni e Attilia Ferrari e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Brescia Calcio Spa. È comparso inoltre il difensore dei Sig.ri Luigi Corioni e Attilia Ferrari e della Società Brescia Calcio Spa, il quale si è riportato integralmente alle proprie difese in atti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, in quanto pacificamente comprovato per tabulas. Da quanto riscontrato dalla Co.Vi.So.C. sulla base del report della Società di revisione Deloite & Touch Spa, incaricata dalla FIGC per la effettuazione dei relativi controlli, infatti, la Società Brescia Calcio Spa non ha rispettato l'art. 85. lettera B) punto VI delle N.O.I.F., non avendo utilizzato per il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, per la mensilità di luglio 2012, il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare e determinando sia la responsabilità disciplinare dei Sig.ri Luigi Corioni e Attilia Ferrari, per immedesimazione organica, in qualità di Amministratori e Legali Rappresentanti della Società Brescia Calcio Spa, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dai propri dirigenti. In particolare, il dato letterale del precetto normativo violato impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto, e pur in presenza di pagamenti dovuti, non ammette modalità di pagamento equipollenti, potendosi al più valutare le circostanze contingenti ai fini della graduazione della sanzione. Sanzioni congrue, tenuto conto che nel caso di specie il pagamento è comunque avvenuto tramite assegno circolare tratto sul conto dedicato intestato alla Società, sono quelle di cui al dispositivo. II dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) ciascuno ai Sig.ri Luigi Corioni, Attilia Ferrari e alla Società Brescia Calcio Spa.
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