F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 05 Febbraio 2013 (374) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOCONDO MARTORELLI (Agente Calciatori), ROMUALDO CORVINO (Agente Calciatori), FEDERICO MASI (Calciatore), DANIELE MORRITTI (Calciatore), DAVIDE CARCURO (Calciatore), RICCARDO LATTANZIO (Calciatore), MARIO COGNINI E SANDRO MENCUCCI (all’epoca dei fatti rispettivamente Vice Presidente e Amministratore Delegato della ACF Fiorentina Spa), Società ACF FIORENTINA Spa ▪ (nota n. 3055/576 pf10-11/SP/gb del 22.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 05 Febbraio 2013 (374) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOCONDO MARTORELLI (Agente Calciatori), ROMUALDO CORVINO (Agente Calciatori), FEDERICO MASI (Calciatore), DANIELE MORRITTI (Calciatore), DAVIDE CARCURO (Calciatore), RICCARDO LATTANZIO (Calciatore), MARIO COGNINI E SANDRO MENCUCCI (all’epoca dei fatti rispettivamente Vice Presidente e Amministratore Delegato della ACF Fiorentina Spa), Società ACF FIORENTINA Spa ▪ (nota n. 3055/576 pf10-11/SP/gb del 22.11.2012). Il deferimento Con provvedimento del 22.11.2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: 1) il Sig. Giocondo Martorelli, agente di calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 10, comma 1 e 4; dell’art. 12, comma 1 e 2, nonché art. 15, comma 2 e 3, del Regolamento Agenti FIGC pubblicato sul C.U. FIGC del 04.01.07 n. 50, per aver assistito il giocatore Federico Masi in assenza di formale mandato, come prescritto dal suddetto regolamento, per non aver controllato che il proprio nome risultasse dal contratto concluso dal Sig. Masi con la Società Fiorentina nel luglio del 2007, e in relazione alla sottoscrizione del contratto del dicembre 2008 tra il suddetto calciatore Federico Masi e la stessa Società per la quale quest’ultimo era già tesserato, per aver ricevuto incarico e dunque assistito e percepito il proprio compenso dalla predetta Società; nonché per la violazione dell’art. 1, comma, 1 CGS in relazione all’art. 10, comma 1, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 4.01.07 n. 50 per aver assistito i Sigg.ri Carcuro e Morritti in assenza di un mandato redatto e deposita con le modalità previste del predetto Regolamento agenti; 2) il Sig. Romualdo Corvino, agente di calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 14, comma 2, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 22.11.01 n. 81 per aver assistito il giocatore Federico Masi in assenza del conferimento di uno specifico incarico, nonché in relazione all’art. 10, comma 1, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 4.01.07 n. 50 per aver assistito i Sigg.ri Lattanzio e Morritti in assenza di un mandato redatto e depositato con le modalità previste del predetto Regolamento agenti. 3) il Sig. Federico Masi, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Fiorentina, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 14, comma 2, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 22.11.01 n. 81 per non aver conferito incarico scritto all’agente Sig. Romualdo Corvino, nonché in relazione all’art. 13, comma 1 e 4 del Regolamento Agenti FIGC pubblicato sul C.U. FIGC del 04.01.07 n. 50 per non aver conferito regolare mandato scritto al proprio agente Sig. Martorelli e per non aver controllato la presenza del nominativo di quest’ultimo nel contratto stipulato nel luglio del 2007 e in quello del dicembre del 2008 con la Fiorentina. 4) il Sig. Daniele Morritti, calciatore, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 13, comma 1, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 4.01.07 n. 50 per essersi avvalso dell’assistenza degli agenti Corvino e Morritti senza conferire loro l’incarico scritto come previsto dall’art. 10 del Regolamento agenti. 5) il Sig. Davide Carcuro per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 13, comma 1, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 4.01.07 n. 50 per essersi avvalsi dell’assistenza degli agenti Corvino e Morritti senza conferire loro l’incarico scritto come previsto dall’art. 10 del Regolamento agenti; 6) il Sig. Riccardo Lattanzio, calciatore, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 13, comma 1, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 4.01.07 n. 50 per essersi avvalso dell’assistenza degli agenti Corvino e Morritti senza conferire loro l’incarico scritto come previsto dall’art. 10 del Regolamento agenti; 7) Il Sig. Mario Cognini, Vice Presidente della Fiorentina all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 16 commi n. 1 e 3 del Regolamento Agenti FIGC pubblicato sul C.U. FIGC del 4.01.07 n. 50 poiché all’atto della stipula dei contratti di prestazione sportiva con il calciatore Federico Masi non verificava l’esistenza dell’incarico di cui all’art. 10 Regolamento agenti; 8) Il Sig. Sandro Mencucci, Amministratore delegato della Fiorentina all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 16 commi n. 1 e 3 del Regolamento Agenti FIGC pubblicato sul C.U. FIGC del 4.01.07 n. 50 poiché all’atto della stipula dei contratti di prestazione sportiva con il calciatore Federico Masi stipulato nel 2008, non verificava l’esistenza dell’incarico di cui all’art. 10 Regolamento agenti; 9) la Società ACF Fiorentina Spa per rispondere della violazione dell’art. 16, commi n. 1 e 3, del Regolamento Agenti FIGC pubblicato sul C.U. FIGC del 04.01.07 n. 50 poiché all’atto della stipula dei contratti di prestazione sportiva con il calciatore Federico Masi non verificava l’esistenza dell’incarico di cui all’art. 10 Regolamento agenti, né per ciò che concerne il successivo contratto del dicembre 2008 si assicurava che il nome dell’agente di cui si è avvalsa fosse indicato nello stesso, nonché per la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS per l’operato del proprio tesserato; Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, tutti i deferiti presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale nonché i difensori dei Signori Mario Cognini, Sandro Mencucci, Daniele Morritti e della AC Fiorentina Spa, i quali, in accordo con la Procura Federale hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS e il Sig. Federico Masi anche ex art. 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Cognini Mario, Mencucci Sandro, Federico Masi, Daniele Morritti e la Società ACF Fiorentina Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, il Sig. Federico Masi anche ex art. 24 CGS, [“pena base per il Sig. Cognini Mario, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00) di ammenda; pena base per il Sig. Mencucci Sandro, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00) di ammenda; pena base per il Sig. Federico Masi, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00) di ammenda; quest’ultima sanzione integralmente convertita nella sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Daniele Morritti, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00) di ammenda; quest’ultima sanzione integralmente convertita nella sanzione della squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione della ammenda di € 27.000,00 (€ ventisettemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 18.000,00 (€ diciottomila/00) di ammenda;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. In relazione agli altri deferiti la Procura Federale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Signor Romualdo Corvino l’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) e la sospensione della licenza per mesi 4 (quattro); per il Sig. Giocondo Martorelli l’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) e la sospensione della licenza per mesi 4 (quattro); per il Signor Davide Carcuro l’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00); per il Signor Riccardo Lattanzio l’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00). I difensori dei deferiti, hanno insistito nella richiesta di proscioglimento dei loro assistiti, riportandosi integralmente anche alle proprie memorie difensive. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e le prove prodotte, sentite le parti, rileva quanto segue: Il deferimento si fonda sul comportamento antiregolamentare ascritto dalla Procura Federale agli agenti di calciatori Romualdo Corvino e Giocondo Martorelli, che avrebbero agito in qualità di procuratori di alcuni giovani giocatori, sulla base di una procura rilasciata per via orale dai loro assistiti, e pertanto senza alcun regolare mandato sottoscritto. La Procura Federale inoltre ha contestato ai giovani calciatori Davide Carcuro e Riccardo Lattanzio di aver conferito una procura agli agenti Corvino e Martorelli in modo non conforme alla normativa vigente nel corso delle stagioni calcistiche 2005/2006 e 2006/2007, e in parte 2007/2008 solo per quanto riguarda il Sig. Carcuro. Dalle dichiarazioni rese dai deferiti emerge in maniera evidente come gli stessi abbiano effettivamente violato le norme del Regolamento agenti, avvalendosi i calciatori, da un lato, degli agenti e questi ultimi, dall’altro, prestando assistenza ai calciatori senza che tale rapporto fosse formalizzato da regolare procura come prescriveva la normativa vigente all’epoca dei fatti. Quanto detto risulta comprovato dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale da alcuni tesserati (Sig. Daniele Morritti, Signor Federico Masi) e anche dalle dichiarazioni rilasciate dai Signori Davide Carcuro e Riccardo Lattanzio, avente anche valore confessorio in ordine alla loro singola posizione giuridica. La violazione delle norme citate in epigrafe da parte dei deferiti, pertanto, risulta palese e comprovata. Non risultano essere meritevoli di accoglimento le eccezioni spiegate dai difensori dei deferiti, sia nelle memorie difensive che nel corso del dibattimento. In particolare, si rileva che l’eccepita prescrizione degli illeciti contestati non può essere accolta. A giudizio della Commissione, sia il previgente, sia l’attuale CGS prevedono che le infrazioni di carattere disciplinare, delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti e i tesserati, si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse. Inoltre, l'apertura di un’inchiesta, registrata con data certa da parte di un Organismo federale, interrompe la prescrizione anche se tale termine non può essere prolungato oltre la metà del termine quadriennale. Di conseguenza, gli illeciti contestati non possono essere considerati prescritti. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone le seguenti sanzioni: per il Sig. Cognini Mario, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); per il Sig. Mencucci Sandro, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); per il Sig. Federico Masi, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; per il Sig. Daniele Morritti, sanzione della squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione della ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00); Infligge altresì le seguenti sanzioni: al Signor Romualdo Corvino l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) e la sospensione della licenza per mesi 2 (due); al Sig. Giocondo Martorelli l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) e la sospensione della licenza per mesi 2 (due); al Signor Davide Carcuro l’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); al Signor Riccardo Lattanzio l’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00).
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