COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 149 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELGIUDICE SPORTIVO SPES POGGIO FIDONI – ATLETICO MONTEROTONDO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 149 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELGIUDICE SPORTIVO SPES POGGIO FIDONI - ATLETICO MONTEROTONDO Il Giudice Sportivo Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 126 del 10/1/2013 Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società SPES POGGIO FIDONI e con il quale si deduce che l'arbitro avrebbe sospeso la gara di cui in epigrafe per proprie impressioni ipotetiche paventando delle possibili violenze nei suoi confronti e che sino al momento della sospensione non era stato "toccato neanche con un dito" in quanto erano intervenuti a sua difesa calciatori della Società. Pertanto, non sussistendo la motivazione dell'anticipata sospensione della gara, ne chiede la ripetizione. Esaminati gli atti ufficiali, rileva che al 20’ del secondo tempo il calciatore GERBINO Elio (SPES POGGIO FIDONI) come riportato con C.U. n. 126 del 10/1/2013 veniva espulso per avere sputato ad un avversario attingendolo allo zigomo, alla notifica del provvedimento disciplinare, spingeva con forza con il petto l'arbitro, e nel contempo lo minacciava. In seguito, gli sputava attingendolo al viso e lo colpiva con un leggero pugno sul viso. Detto calciatore è stato squalificato fino al 10.1.2017. Si legge sul referto, che ai sensi dell'art. 35 del CGS costituisce fonte primaria di prova, che l'arbitro, a seguito dell'aggressione subita dal calciatore GERBINO Elio (SPES POGGIO FIDONI) decideva, giustamente, di sospendere definitivamente la gara, a tutela della propria incolumità al 20' del secondo tempo sul seguente punteggio: SPES POGGIO FIDONI - A. MONTEROTONDO 1 - 2. Pertanto, considerato quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. b DELIBERA - di respingere il reclamo proposto dalla Società SPES POGGIO FIDONI - di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di Euro 100 per il comportamento offensivo da parte di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro - di comminare alla Società A. MONTEROTONDO l'ammenda di Euro 100 per il comportamento offensivo da parte di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro. Di incamerare la tassa reclamo.
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