COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 13 – Procura Federale – Deferimento dei calciatori Jonathan Berteina, Giuseppe Raguseo e Fabio Tortorolo, all’epoca dei fatti tesserati per la società S.S.D. Carlin’s Boy’s srl per violazione dell’art. 1/1 CGS e della società S.S.D. Carlin’s Boy’s srl per responsabilità oggettiva a’ sensi dell’art. 4 comma 2 nei fatti ascritti ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 13 - Procura Federale - Deferimento dei calciatori Jonathan Berteina, Giuseppe Raguseo e Fabio Tortorolo, all'epoca dei fatti tesserati per la società S.S.D. Carlin's Boy's srl per violazione dell'art. 1/1 CGS e della società S.S.D. Carlin's Boy's srl per responsabilità oggettiva a' sensi dell’art. 4 comma 2 nei fatti ascritti ai propri tesserati. Con atto recante la data del 30 novembre 2012, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S.: 1. Jonathan Berteina, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Carlin’s Boys srl; 2. Giuseppe Raguseo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Carlin’s Boys srl; 3. Fabio Tortorolo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Carlin’s Boys srl. Con lo stesso atto è stata deferita la società S.S.D. Carlin’s Boys srl per responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. I fatti Il calciatore Jonathan Berteina è accusato di aver colpito, in occasione della gara del Campionato di Prima Categoria Carlin’s Boys – Pietra Ligure del 4.12.2011, con un pugno tra l’orecchio e la tempia, il dirigente della società A.S.D. Pietra Ligure 1956 Massimo Spotorno e di aver continuato a colpirlo mentre questi era a terra a seguito del violento pugno ricevuto. I calciatori Giuseppe Raguseo e Fabio Tortorolo sono accusati di avere, nell’occasione, colpito con calci il dirigente della società A.S.D. Pietra Ligure 1956 Massimo Spotorno, mentre questi era a terra a seguito del violento pugno ricevuto dal calciatore Jonathan Berteina. L’istruttoria e il dibattimento La discussione del procedimento ha avuto luogo in data odierna previo avviso alle parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive né di presentarsi in giudizio. La Procura Federale è rappresentata dall’avv. Marco Stefanini che ha chiesto vedersi affermata la responsabilità degli incolpati con la richiesta delle seguenti sanzioni: Jonathan Berteina, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Carlin’s Boys srl: squalifica per anni tre; Giuseppe Raguseo e Fabio Tortorolo calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la società S.S.D. Carlin’s Boys srl: squalifica per anni uno cadauno; la società S.S.D. Carlin’s Boys srl, ammenda di € 2000,00 per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati (art. 4 comma 2 C.G.S.). Le conclusioni Esaminata la documentazione allegata all’atto di deferimento, dalla quale emergono inequivocabilmente i fatti addebitati ai deferiti così come accertati dall’organo inquirente, la Commissione Disciplinare non può non accogliere il principio di colpevolezza sostenuto dalla Procura Federale e le sanzioni proposte a carico dei tre calciatori, ritenendone la misura adeguata e proporzionata ai fatti violenti compiuti a danno del dirigente dell’A.S.D. Pietra Ligure 1956, a causa dei quali fu costretto a ricorrere alle cure presso l’Ospedale di Pietra Ligure. La pubblica struttura rilasciava, a seguito, certificato medico con riscontro di lesioni diverse tra cui trauma cranico, frattura del piatto tibiale, del legamento collaterale e del collo del menisco, e frattura scomposta della settima costola sinistra. La prognosi di guarigione, quantificata in quaranta giorni, faceva scattare l‘obbligo della denuncia all’Autorità Giudiziaria per il procedimento d’ufficio. Quanto all’automatica applicazione della responsabilità oggettiva della società S.S.D. Carlin’s Boys srl l’importo della sanzione pecuniaria va graduato e commisurato alla categoria di appartenenza del sodalizio. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione Disciplinare delibera di infliggere la squalifica di anni tre al calciatore Jonathan Berteina, la squalifica di anni uno ciascuno ai calciatori Giuseppe Raguseo e Fabio Tortorolo e condanna la società S.S.D. Carlin’s Boys srl al pagamento, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’importo di € 1000,00. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone che copia della presente decisione sia notificata anche ai tre tesserati presso le società che ne detengano attualmente il vincolo di tesseramento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it