COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 07.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO POGLIANO 1950 – BRESSO CALCIO S.R.L.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 07.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO POGLIANO 1950 - BRESSO CALCIO S.R.L. Con nota del 24.01.2013 la società Bresso ha proposto reclamo significando che alla gara in oggetto ha partecipato il calciatore Mussaro Stefano in posizione irregolare squalificato per una gara poiché espulso nella gara del 15-1-13 Pogliano –Bareggio, così come peraltro riportato sul CU n° 41 del 24-1-13. . Il reclamo è stato regolarmente proposto; tuttavia è basato sul presupposto dell’errato provvedimento di squalifica assunto a carico del calciatore Mussaro Stefano e pubblicato sul CU n° 41 del 24-1-13, fatto che la società Bresso all’atto dell’invio del reclamo non poteva conoscere. Infatti, il provvedimento di squalifica del calciatore Mussaro Stefano, così come pubblicato, è dovuto all’errore arbitrale, riferito alla gara del 15-1-2013 sopra citata. Sul rapporto di tale gara tra i calciatori espulsi dal terreno di giuoco figura il nominativo del calciatore Mussaro Stefano espulso al 19° del 2° tempo (mentre tale calciatore risulta peraltro sostituito al 12° del 2° tempo) anziché, come avvenuto effettivamente, il nominativo del calciatore Selmi Francesco della società Pogliano. In proposito si veda la rettifica al comunicato n° 41 come pubblicata sul CU n° 42 del 31-1-13 e dovuta alla rettifica del proprio errore da parte del direttore di gara. Quindi alla gara del 19-1-2013 (peraltro sospesa per neve al 25° del 2° tempo) il calciatore Mussaro Stefano della società Pogliano aveva titolo a partecipare mentre non aveva titolo il calciatore Selmi Francesco il quale, effettivamente espulso nella gara del 15-1-13, per via dell’automatismo previsto dall’art. 45, 2° comma del CGS non aveva titolo a partecipare ed in effetti non ha partecipato alla gara. Nel rilevare che il reclamo della società Bresso è stato indotto dall’errore sopra detto e non conoscibile dalla medesima società e pur continuando a domandarsi come sia possibile che ancora a fine gara ed in sede di verifica della documentazione a lui consegnata dall’arbitro (cosiddetto foglio notizie su cui sono riportati i fondamentali eventi relativi ai fatti di gara quali ammonizioni, espulsioni, sostituzioni ecc.) il dirigente responsabile della società Pogliano non abbia constatato l’evidente errore relativo alla errata segnalazione del nominativo del calciatore espulso tanto da chiedere al direttore di gara, in quella medesima occasione, di provvedere in merito, non si può che concludere che comunque la gara, fino a che non è stata sospesa per neve, ha comunque avuto svolgimento regolare. P.Q.S. DELIBERA a) Di dare atto che la gara è stata sospesa per impraticabilità del terreno di gioco demandando al CRL l'organizzazione della stessa. b) Di comminare alla società Pogliano l'ammenda di € 80,00 perché anche a causa dell'inerzia del proprio dirigente accompagnatore ufficiale è stato dato motivo alla società avversaria di presentare improprio reclamo. c) Di non addebitare la tassa reclamo ovvero accreditarla, se versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it