COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 07.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale datato 8.1.2013 a carico di: 1) RATTI Marco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma I C.G.S. per aver organizzato per conto della US CISANESE un allenamento – provino senza il nulla osta della società FC CERNUSCO LOMBARDONE, al quale hanno preso parti i calciatori tesserati per quest’ultima, LELLA Marco e OLIVIERI Vincenzo; 2) US CISANESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma II, C.G.S. in ordine alle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 07.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale datato 8.1.2013 a carico di: 1) RATTI Marco, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma I C.G.S. per aver organizzato per conto della US CISANESE un allenamento – provino senza il nulla osta della società FC CERNUSCO LOMBARDONE, al quale hanno preso parti i calciatori tesserati per quest'ultima, LELLA Marco e OLIVIERI Vincenzo; 2) US CISANESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma II, C.G.S. in ordine alle violazioni ascritte al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, lette le memorie dei deferiti, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i deferiti, preso altresì atto che i suddetti deferiti hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S. e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure: - per RATTI Marco, inibizione di due mesi; - per US CISANESE Euro 330,00 di ammenda; osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti applica a RATTI Marco, inibizione di due mesi; alla US CISANESE Euro 330,00 di ammenda.
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