COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.C. Codognè Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Trentin Federico; Squalifica per tre giornate giocatore Fovero Giuseppe – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.C. Codognè
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Trentin Federico; Squalifica per tre giornate giocatore Fovero Giuseppe – Campionato di Promozione
La Società U.S.C. Codognè ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 58 del 23/1/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni :
- Squalifica per cinque giornate giocatore Trentin Federico : “espulso dal campo, assumeva contegno reiteratamente irriguardoso verso l’arbitro, lanciandogli, altresì contro, la fascia di capitano che lo colpiva ad una gamba”;
- Squalifica per tre giornate giocatore Fovero Giuseppe : “per ripetute offese all’arbitro a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.C. Codognè;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado;
per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore Trentin Federico, essa riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, l’episodio che lo ha coinvolto, talché la sanzione comminata appare assolutamente congrua, in considerazione anche della sua carica di capitano della squadra;
ritenuto inoltre che la sanzione nei confronti del giocatore Fovero Giuseppe possa essere rideterminata nella squalifica più congrua di due giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S.C. Codognè;
- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Toso Marco;
- di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Fovero Giuseppe;
La tassa reclamo non è stata versata.
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