COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso ASD.PM Granzette Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 16/1/2013 – Squalifica sino 18/3/2013 giocatore Mantovan Stefano – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso ASD.PM Granzette
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 16/1/2013 – Squalifica sino 18/3/2013 giocatore Mantovan Stefano – Campionato di 2^ Categoria
La Società ASD:PM Granzette ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 57 del 16/1/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 18/3/2013 a carico del giocatore Mantovan Stefano : “dopo aver offeso l’arbitro per l’assegnazione di una rete della squadra avversaria, correva minaccioso verso lo stesso e lo spingeva con due mani al torace facendolo cadere a terra in mezzo al fango. Alla vista del cartellino rosso esibitogli dall’arbitro, allontanandosi, reiterava gli insulti con frasi gravemente offensive”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Granzette;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito, personalmente l’arbitro, che ha fornito ulteriori dettagli in ordine all’episodio contestato;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto che la sanzione comminata appare congrua rispetto ai fatti addebitati;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Granzette;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 18/3/2013 a carico del calciatore Mantovan Stefano;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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