COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Rosegaferro Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 16/1/2013 – Squalifica sino 25/3/2013 allenatore Campagnari Christian; Inibizione sino al 29/4/2013 dirigente accompagnatore Brighenti Yuri – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso Pol. Rosegaferro
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 16/1/2013 – Squalifica sino 25/3/2013 allenatore Campagnari Christian; Inibizione sino al 29/4/2013 dirigente accompagnatore Brighenti Yuri – Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol. Rosegaferro ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 57 del 16/1/2013 con le quali ha inflitto i seguenti provvedimenti disciplinari :
-squalifica sino al 25/3/2013 a carico dell’allenatore Campagnari Christian, perché : a seguito di infortunio di gioco di un proprio giocatore, entrava nel terreno di gioco senza attendere l’autorizzazione dell’arbitro, insultando il giocatore avversario coinvolto. Allontanato dall’arbitro, ritornava alla panchina. Invitato nuovamente ad allontanarsi, entrava nuovamente in campo, ripetendo gli insulti nei confronti del giocatore avversario e protestando nei confronti del direttore di gara con espressioni reiterate e irriguardose. Si tratteneva sul terreno ritardando la ripresa della partita per oltre un minuto. Si collocava, quindi, dietro la recinzione alle spalle della propria panchina, da dove continuava a impartire istruzioni ai giocatori, rivolgeva insulti al giocatore avversario e reiterava le espressioni di critica irriguardosa nei confronti dell'Arbitro”.
.inibizione sino al 29/4/2013 a carico del dirigente accompagnatore Brighenti Yuri perché : “a fine gara, per ragioni non conosciute dall'Arbitro, insultava e tentava di aggredire il giocatore avversario Bellamoli Andrea, a stento trattenuto dai giocatori della propria squadra, dall'intervento dei quali riusciva a svincolarsi con violenza, contemporaneamente pronunciando frasi ingiuriose e di grave minaccia. Liberatosi, entrava nello spogliatoio avversario, dove cercava di colpire il Bellamoli menando pugni all'aria, senza riuscire nell'intento, perché trattenuto da dirigenti e giocatori di entrambe le squadre, che lo allontanavano con forza”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Pol. Rosegaferro;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro, che ha integralmente confermato i fatti così come descritti nel rapporto di gara e nel relativo supplemento;
valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenute congrue le sanzioni inflitte e oggi contestate P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Pol. Rosegaferro;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 25/3/2013 a carico dell’allenatore Campagnari Christian;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 29/4/2013 a carico del dirigente accompagnatore Brighenti Yuri;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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