COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Cadore VR Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 16/1/2013 – Ammenda di € 80,00 Società; Squalifica per cinque giornate giocatore Filippi Michele – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Cadore VR Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 16/1/2013 – Ammenda di € 80,00 Società; Squalifica per cinque giornate giocatore Filippi Michele – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Cadore ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 57 del 16/1/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni : - ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per insulti rivolti all’arbitro per tutta la durata della partita”; - squalifica per cinque giornate giocatore Filippi Michele . “dopo uno scontro regolare di gioco, che dava luogo a proteste reciproche, il giocatore spingeva e colpiva con uno schiaffo l'avversario. Dopo il provvedimento di espulsione, si tratteneva sul terreno di gioco, ritardandone la ripresa per circa un minuto, rivolgendo espressioni ingiuriose all'allenatore avversario. Lasciava il terreno grazie all'intervento dei compagni”. La Commissione Disciplinare Territoriale” esaminato il ricorso presentato dalla Società Cadore VR; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito, personalmente l’arbitro, che ha fornito ulteriori dettagli in ordine agli episodi contestati; valutati i provvedimenti assunti dell’Organo di Giustizia di primo grado in relazione agli episodi oggetto del giudizio che risultano congrui, per cui devono essere confermati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Cadore; - di confermare la sanzione della ammenda di € 80,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate giocatore a carico del giocatore Filippi Michele; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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