COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Marchesane Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Squalifica sino 22/7/2013 giocatore Battistello Matteo; Squalifica per tre giornate giocatore Tosin Nicola – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Marchesane
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Squalifica sino 22/7/2013 giocatore Battistello Matteo; Squalifica per tre giornate giocatore Tosin Nicola – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Marchesane ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 58 del 23/1/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni :
- squalifica sino al 22/7/2013 a carico del giocatore Battistello Matteo : “a fine gara si avvicinava all’arbitro. alla porta d'ingresso degli spogliatoi e lo apostrofava con espressioni irriguardose; accompagnava le parole colpendolo a mano aperta sulla nuca per tre volte, causando un momentaneo lieve dolore”.
- squalifica per tre giornate giocatore Tosin Nicola : “nella predetta circostanza si avvicinava all’arbitro rivolgendogli reiteratamente espressioni offensive”.
La Commissione Disciplinare Territoriale”
esaminato il ricorso presentato dalla Società Marchesane;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito, personalmente l’arbitro, che ha confermato il proprio rapporto, precisando che il gesto del calciatore Battistello Matteo non rivestiva solo carattere irriguardoso, ma era connotato anche da aspetti di contenuta violenza; valutate inoltre le sanzione assunte dall’Organo di Giustizia di primo grado nei confronti dei calciatori Battistello e Tosin che appaiono congrue rispetto ai fatti addebitati;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Marchesane;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 22/7/2013 a carico del giocatore Battistello Matteo;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate giocatore a carico del giocatore Tosin Nicola;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Marchesane Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Squalifica sino 22/7/2013 giocatore Battistello Matteo; Squalifica per tre giornate giocatore Tosin Nicola – Campionato di 2^ Categoria"