COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. United Sona Palazzolo Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 39 del 23/1/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Zaffani Jader; Squalifica per tre giornate giocatore Brutti Manuel; Inibizione sino al 27/2/2013 Dirigente Brutti Alessandro – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. United Sona Palazzolo Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 39 del 23/1/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Zaffani Jader; Squalifica per tre giornate giocatore Brutti Manuel; Inibizione sino al 27/2/2013 Dirigente Brutti Alessandro – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C.D. United Sona Palazzolo ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 39 del 23/1/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni : - Squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Zaffani Jader : “per aver colpito con uno schiaffo un giocatore avversario e per aver offeso il direttore di gara”; - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Brutti Manuel : “per aver colpito con uno schiaffo un giocatore avversario a gioco fermo”; - Inibizione sino al 27/2/2013 a carico del dirigente Brutti Alessandro : “per continue proteste nei confronti del direttore di gara e per aver ritardato l’uscita dal terreno di gioco al momento dell’irrogazione della sanzione disciplinare”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società United Sona Palazzolo; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito, l’arbitro per le vie brevi, che ha confermato il contenuto del proprio rapporto: valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado e ritenuto che le sanzioni inflitte appaiono congrue; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società United Sona Palazzolo; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Zaffani Jader; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Brutti Manuel; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 27/2/2013 a carico del dirigente Brutti Alessandro; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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