COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale n. 40 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL 07/12/12 DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. MINATI REMO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C. 1 E ART. 5 C. 1 E 5 CGS E DELLA SOCIETA’ FC BOLZANO CALCIO 1996 BOZEN 1996 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL CGS

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale n. 40 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL 07/12/12 DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. MINATI REMO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C. 1 E ART. 5 C. 1 E 5 CGS E DELLA SOCIETA' FC BOLZANO CALCIO 1996 BOZEN 1996 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL CGS Con nota d.d. 07/12/12 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare la società FC BOLZANO CALCIO 1996 BOZEN 1996 e il sig. REMO MINATI, per i fatti contestati di cui all’atto di deferimento. La Commissione, preso atto che all’odierna udienza nessuno è comparso nonostante la ritualità delle notifiche della convocazione per la presente seduta, viste le richieste della Procura Federale di cui all'allegato verbale che si reputano congrue in relazione ai fatti contestati che sono ampiamente provati dalla documentazione in atti delibera di applicare alla società FC Bolzano Calcio 1996 Bozen 1996 l'ammenda di € 1.000,00 e al sig. Remo Minati l'inibizione per mesi 6 (sei).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it