CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 ottobre 2012 promosso da: Sig. Daniele Portanova / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 ottobre 2012 promosso da: Sig. Daniele Portanova / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Dario Buzzelli (Presidente) Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Arbitro) Avv. Gabriella Palmieri (Arbitro) nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“Codice”) riunito in conferenza personale in Roma in data 1.10.2012 e in conferenza telematica in data 12.10.2012, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2231 del 5.9.2012) promosso da: Sig. Daniele Portanova, nato a Roma il 17.12.1978, residente a Bologna, rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele Bordoni e con lui elettivamente domiciliato in Bologna, viale XII Giugno n.2; - parte istante - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito per brevità, anche F.I.G.C.), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, Codice Fiscale 05114040586, partita IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58; - parte intimata - Fatto e svolgimento del giudizio arbitrale 1. Con atto del 25 luglio 2012, il Procuratore federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (C.D.N.) il giocatore Daniele Portanova in relazione al comportamento dal medesimo tenuto in occasione della gara di serie A Bologna-Bari del 22.5.2011. Secondo l’atto di deferimento, alcuni giorni prima della partita, cui il ricorrente avrebbe partecipato vestendo la maglia del Bologna, egli sarebbe stato raggiunto al telefono dal Sig. Andrea Masiello, tesserato del Bari, il quale gli avrebbe preannunciato che alcuni soggetti, indicati come “parenti” dello stesso Masiello, lo avrebbero cercato. Tali soggetti, identificati come i sigg.ri Giovanni Carella, Fabio Giacobbe e Onofrio De Benedictis, tutti baresi, avrebbero contattato il ricorrente e lo avrebbero incontrato, insieme a sua moglie e a suo figlio, in data 18.5.2011, nella Piazza Maggiore a Bologna, proponendogli di combinare la successiva partita Bologna-Bari favorendo la squadra pugliese. Il Portanova avrebbe rifiutato la combine, sia in quell’occasione sia in un incontro successivo, avvenuto poco dopo, nel quale il ricorrente avrebbe fatto anche riferimento alla indisponibilità del capitano del Bologna, Di Vaio, a partecipare all’illecito. La procura deferiva pertanto l’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S. per illecito sportivo. 2. La C.D.N., con decisione pubblicata il 10.8.2012, statuiva quanto segue: «il deferimento come formulato nei confronti di Portanova non può essere accolto, non essendo stati acquisiti elementi certi e incontrovertibili attestanti la partecipazione dello stesso al contestato illecito sportivo. In considerazione di quanto sopra, deve ritenersi che il capo di imputazione contestato a Portanuova vada derubricato in omessa denuncia ex art. 7, comma 7, C.G.S. in quanto il tesserato del Bologna, avuta percezione delle intenzioni di Giacobbe, Carella e De Benedictis di compiere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara, aveva l’obbligo di informare senza indugio alcuno la Procura federale. Di contro, il Portanuova riferiva l’accaduto solamente ad alcuni compagni di squadra e al team manager Sanfelice…». 3. Avverso tale decisione proponevano appello innanzi alla Corte di Giustizia Federale la Procura Federale e il Sig. Portanova. Nel corso del giudizio così instaurato veniva acquisita l’informativa dei Carabinieri del 17.7.2012 n. 86/14-83-2011, trasmessa dalla Procura della Repubblica di Bari alla Procura Federale in data 13.8.2012, dalla quale si desume l’esistenza di una telefonata fatta dal Portanova al Di Vaio alle ore 19.08 del giorno 18.5.2011, nonché un articolo di giornale del 20.8.2012, nel quale si rileva la sussistenza di un contatto telefonico tra Portanova e Giacobbe alle 17.36 del 18.5.2011. La Corte di Giustizia Federale confermava la decisione di primo grado, rilevando che, nella fattispecie, sarebbero ravvisabili gli estremi della omessa denuncia, ma non dell’illecito sportivo, non essendo stata raggiunta la prova della, sia pure temporanea, accettazione della combine, né dell’esistenza di un contatto tra il ricorrente e il Di Vaio prima del secondo incontro con gli emissari del Masiello. 4. Contro tale decisione ricorreva, innanzi a questo Tribunale, il Sig. Portanova. Con il primo motivo l’istante deduceva «Insussistenza della violazione ritenuta sul piano fattuale (anche per via del travisamento dei fatti) e giuridico (anche per violazione di legge)» affermando che, nel corso del primo incontro avuto con gli scommettitori baresi, egli sarebbe stato «all’oscuro delle trame ordite da Masiello e semi ubriaco nel momento in cui avrebbe incontrato i tre» e non avrebbe compreso il senso e le finalità del colloquio. Secondo il ricorrente, i tre scommettitori avrebbero fatto solo velate allusioni, da lui non comprese perché in stato di alterazione; egli avrebbe poi cercato nuovamente i soggetti in questione sollecitato dalla moglie, per sincerarsi dei loro effettivi scopi. In punto di diritto osservava che non sarebbe sufficiente un vago sospetto o dubbio a far sorgere l’obbligo di denuncia. Con il secondo motivo veniva censurata la sanzione concretamente applicata in quanto eccessiva. Il ricorrente concludeva pertanto come segue: «In via principale, previo tentativo di conciliazione, voglia il Collegio accogliere il presente ricorso, ponendo nel nulla la determinazione assunta dalla Corte di Giustizia Federale, confermativa di quella assunta in prime cure dalla C.D.N. (anch’essa, ove occorra, da rendere inefficace), verso la quale si appunta il presente atto, prosciogliendo integralmente Portanova Daniele dall’addebito ritenuto in quelle Sedi. In via di subordine e salvo ulteriore gravame, voglia il Collegio rimodulare la sanzione irrogata al tesserato, considerando la mancanza di una soglia edittale minima in vigore al momento della condotta censurata ed altresì, il pregiudizio sofferto dal predetto per essere stato impedito rispetto ad una soluzione concordata del procedimento, riducendola quindi sensibilmente o almeno contenendola nella misura analoga a quella di coloro (in primis Sanfelice) che hanno definito con patteggiamento in sede domestica; convertendo, in ogni caso, la sanzione della squalifica temporanea nella corrispondente pena pecuniaria, nei modi, nelle forme e nella misura di legge e di prassi». Chiedeva inoltre l’applicazione della procedura di urgenza ex art. 25, comma 4°, Codice TNAS e l’applicazione dell’art. 23 Codice TNAS, con sospensione del provvedimento inaudita altera parte. Quale arbitro nominava il Prof. Avv. Ferruccio Auletta. 6. Con atto depositato in data 4.9.2012 si costituiva la F.I.G.C. contestando le deduzioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. La Federazione nominava quale arbitro l’Avv. Gabriella Palmieri. 7. Con ordinanza del 5.9.2012 il Presidente del TNAS accoglieva l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice TNAS, riducendo ad un terzo il termine di pronuncia del lodo, mentre respingeva l’istanza cautelare presentata ai sensi dell’art. 23 del medesimo Codice. Con istanza depositata in data 10.9.2012 il ricorrente rinnovava l’istanza per la sospensione del provvedimento impugnato. Nella stessa data del 10.9.2012 la F.I.G.C. depositava brevi note chiedendo che tale ultima istanza venisse dichiarata inammissibile o fosse comunque giudicata infondata. Con ordinanza del 12.9.2012 il Presidente del TNAS respingeva l’istanza del ricorrente. 8. Il Collegio veniva integrato con la nomina dell’Avv. Dario Buzzelli quale terzo arbitro. 9. All’udienza del 1.10.2012, presenti le parti, veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e, su richiesta concorde delle stesse, si procedeva alla discussione, all’esito della quale il Collegio riservava ogni decisione, inclusa quella corrispondente alla domanda cautelare, medio tempore -tuttavia- comunicata alle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE 10. La prima verifica che il Collegio è chiamato ad effettuare concerne la configurabilità nella fattispecie dell’illecito di omessa denuncia. Osserva in proposito la Corte di Giustizia Federale, nel provvedimento impugnato, che il Portanova, nel corso dell’incontro tenutosi nel centro di Bologna percepì «gli ‘strani discorsi‘ dei baresi introdotti a lui da Masiello e rifiut[ò] l’ipotesi di una combine già nel corso del primo incontro». Nel secondo incontro, avvenuto lo stesso giorno, si sarebbe ribadito il rifiuto del Portanova alla combine. Dunque, conclude la Corte, «chiarissimo era al Portanova che gli fosse stato proposto di combinare il risultato di Bologna – Bari con l’intento di commettere un illecito sportivo e altrettanto chiara, allo stesso, era la circostanza che il tutto era avvenuto su impulso del calciatore Masiello al quale, infatti, il Portanova telefona alle ore 20 circa, lamentando il comportamento dei suoi emissari». L’istante assume invece che durante i colloqui egli rimase “perplesso” e non ebbe alcuna chiara rappresentazione del contenuto dell’incontro. Asserisce in proposito che «nessuno può riferire che una proposta chiara e recepita dal tesserato vi sia mai stata» e richiama le dichiarazioni della moglie Antonia Langella (testimone oculare), oltre che del team manager Sanfelice e di altri giocatori con i quali parlò dopo l’incontro. Osserva in proposito il Collegio che il Masiello, organizzatore dell’incontro, nel corso dell’interrogatorio reso al PM in data 24.2.2012, ha dichiarato che i tre gli riferirono di aver fatto «la proposta per alterare la partita», ma che questa era stata rifiutata. Lo stesso dichiarante ha anche affermato «io però … non so che proposta gli abbiano fatto al Portanova … sicuramente gli hanno fatto la proposta di alterare la partita». Che vi sia stata una espressa proposta è stato dichiarato anche dal Giacobbe (uno dei tre scommettitori) nel corso dell’interrogatorio reso al PM il 6.3.2012: il ricorrente avrebbe detto, in quell’occasione «vabbè, vediamo che si può fare». Ci sarebbe stato addirittura un accordo di massima per il risultato finale di 2 a 1. I tre sarebbero poi stati richiamati dal ricorrente che avrebbe fatto saltare l’accordo allegando l’indisponibilità di Di Vaio alla combine. Il Carella, nell’interrogatorio al PM del 6.4.2012, ha confermato sostanzialmente la ricostruzione del Giacobbe. Parzialmente diversa è la versione fornita dal De Benedictis nell’interrogatorio al PM del 7.3.2012, ove egli riferisce che nell’incontro più volte citato il calciatore del Bologna avrebbe subito detto al Carella che la risposta era negativa. A fronte di tali risultanze, il Collegio, assumendo l’irrilevanza della rinnovazione presso di sé di ulteriori audizioni informative comunque già documentate, ritiene provato che il Portanova percepì i fatti avvenuti in sua presenza come tentativo di illecito sportivo e ne avvertì l’antigiuridicità. Anche a prescindere dalle dichiarazioni degli scommettitori e del Masiello, la prova di quanto precede risiede – tra gli altri riscontri – nel fatto che il ricorrente sentì la necessità, dopo il primo incontro, di richiamare proprio i tre scommettitori. Sintomatico della comprensione della finalità illecita dell’incontro è anche il fatto che il ricorrente abbia ritenuto di rappresentare in tutto o in parte l’accaduto ai propri compagni e al team manager Sanfelice, il quale, ulteriormente colpito da deferimento per l’omessa denuncia, ha, peraltro, convenuto di patteggiare la sanzione, infine validata dall’Organo di giustizia federale entro limiti di durata meno afflittivi. Se il Portanova non avesse recepito quanto stava accadendo non avrebbe avuto neppure senso il suo avvertimento diretto ai compagni di squadra. Ritiene dunque il Collegio che il ricorrente, pur potendosi ammettere che egli si trovasse in uno stato di non perfetta lucidità, abbia colto che i suoi interlocutori stavano proponendogli una combine e che debba ritenersi pertanto integrata la fattispecie di cui all`ultimo comma del predetto art. 7 CGS, ai sensi del quale «I soggetti [...] che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della F.I.G.C.». Per il perfezionamento di tale fattispecie è sufficiente infatti che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità. Né vale a inficiare tale conclusione l’arresto giurisprudenziale citato dal ricorrente (Cass. Pen. 30.6.2008 n. 26081) relativo al particolare caso di un pubblico ufficiale che, per via di un rapporto amicale, era venuto a conoscenza di un comportamento di terzi di per sé neutro per quanto sospetto (commissione di timbri ad una stamperia) ma, pur attivandosi informalmente, non aveva fatto rapporto, salvo procedere al momento in cui essi iniziarono a millantare falsamente qualifiche giudiziarie. Ben diversa appare la fattispecie che ci occupa, dato che il ricorrente si è trovato di fronte a una condotta niente affatto neutra dei proponenti l’illecito, e ne ha potuto apprezzare personalmente e direttamente la tensione finalistica e l’antigiuridicità. 11. Se dunque, ad avviso del Collegio, deve ritenersi integrata la fattispecie dell’omessa denunzia, non è tuttavia priva di rilievo – e deve pertanto essere adeguatamente valutata ai fini della quantificazione della sanzione, anche per l’assenza di una cogente pre-determinazione della misura edittale riferibile al caso di specie– la condotta tenuta in concreto dal calciatore nella vicenda. In particolare, ad avviso del Collegio, devono essere presi in considerazione alcuni elementi, il primo dei quali è rappresentato dal rifiuto opposto dal calciatore alla combine che, seppure doveroso, merita di essere guardato con favore. Inoltre, lo stesso essersi confidato con i compagni e il Team manager è elemento idoneo a far presumere l’assenza di intenti dolosamente fraudolenti in capo al giocatore. È mancata, è vero, l’azione richiesta specificamente dalla norma, ossia la denuncia alla Procura federale, ma va riconosciuto che l’apertura fatta ai compagni dimostra almeno una lodevole preoccupazione e un intento protettivo per i membri della propria squadra. Altrettanto meritevole di considerazione è lo stato di timore che, comprensibilmente, può trattenere un giocatore posto di fronte ad una situazione nuova e insolita, dal procedere in via formale. Appare pertanto sussistere una apprezzabile sproporzione tra il fatto omissivo del ricorrente e la sanzione applicata, che il Collegio stima equo ridurre a mesi quattro di squalifica. 12. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese per assistenza difensiva. Viceversa, le ulteriori spese del procedimento arbitrale suscettibili di liquidazione vanno distribuite per quote uguali sopra entrambe le parti, Rimane irripetibile, infine, quanto anticipato o comunque dovuto dalla parte per c.d. diritti amministrativi. P.Q.M. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Daniele Portanova, ed in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale, meglio indicata in motivazione: a) applica al Sig. Daniele Portanova la sanzione della squalifica per mesi quattro; b) liquida le spese per assistenza difensiva in complessivi € 1.500,00, e le pone a carico del Sig. Daniele Portanova nella misura di 2/3 (e, quindi, nella definitiva somma di € 1.000,00), restando compensato il rimanente 1/3; c) dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli Arbitri, complessivamente liquidati in € 6.000,00; d) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti; e) manda alla segreteria del TNAS di dare comunicazione del presente lodo alle parti. F.to Dario Buzzelli (Presidente) F.to Ferruccio Auletta (Arbitro) F.to Gabriella Palmieri (Arbitro)
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