DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 404 del 01.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARA DEL 13/01/2013: VIS LANCIANO – TOLLO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 404 del 01.02.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
GARA DEL 13/01/2013: VIS LANCIANO - TOLLO
Reclamo preposto dalla società VIS LANCIANO avverso l’esito della gara VIS
LANCIANO - TOLLO del 13.01.2013.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
la ricorrente chiede che in danno della società Tollo 2008 sia comminata la
punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5
lett. A del CSG, per aver schierato nel corso dell'incontro il calciatore
CIERI Riccardo, nato il 19.6.1992 in corso di squalifica. Il reclamo è
fondato e va accolto. Infatti con il C.U. N.315 del 4.1.2013, il calciatore
CIERI Riccardo è stato squalificato per tre giornate effettive di gara. Ne
consegue pertanto che il summenzionato calciatore non aveva titolo a
prendere parte alla gara richiamata in epigrafe.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17,24,29,31 e 34 del CSG, decide:
a) di comminare alla società Tollo 2008 la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-6;
b)di ritenere scontate le giornate di squalifica comminate al calciatore
CIERI Riccardo comminate con il predetto C.U. N. 315 del 4.1.2013, non
avendo partecipato agli incontri in calendario in data 20/01 e 27/01/2013,
C) la tassa di reclamo non è dovuta dalla ricorrente.
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