DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 404 del 01.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARA DEL 20/01/2013: CALCETTO POGGIBONSESE – CUS PISA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 404 del 01.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARA DEL 20/01/2013: CALCETTO POGGIBONSESE – CUS PISA Reclamo proposto dalla società CUS Pisa avverso l'esito della gara Calcetto Poggibonsese - CUS Pisa del 20.1.2013, Campionato Nazionale Under 21 girone H. Il Giudice Sportivo, rileva che il merito alla mancata disputa dell'incontro richiamato in epigrafe, la società CUS Pisa ha inoltrato la motivazione a sostegno del reclamo oltre i termini previsti dall'art. 29 comma 4 lettera B del CSG. Infatti, poichè la gara era in programma per il giorno 20.1.2013, le relative motivazioni avrebbero dovuto essere spedite entro e non oltre il giorno 23.1.2013, mentre dal timbro postale della raccomandata pervenuta, le stesse risultano trasmesse in data 24.1.2013 P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 369 del 24.1.13, decide: a) di dichiarare inammissibile il ricorso; b) di rimettere gli atti alla Divisione Calcio a 5 per gli adempimenti connessi alla ripetizione dell'incontro; c)la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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