DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 404 del 01.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARA DEL 20/01/2013: BRILLANTE C5 – FUTSAL ISOLA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 404 del 01.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARA DEL 20/01/2013: BRILLANTE C5 – FUTSAL ISOLA Reclamo proposto dalla società Futsal Isola avverso l'esito della gara Brillante - Futsal Isola del 20.1.2013 Campionato Under 21 Girone M. Con il reclamo in esame, regolarmente prodotto nei termini, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia riconosciuta la responsabilità diretta per la sospensione dell'incontro decretata dall'arbitro al minuto 2' 38'' del primo tempo, per impraticabilità del terreno di gioco, ricoperto da uno strato di condensa che rendeva problematico l'equilibrio dei calciatori e dell'arbitro, con conseguente pericolo per la loro incolumità. Sostiene la ricorrente che l'impianto era sprovvisto di aeratori.e quindi in violazione alle norme contemplate dagli articoli 3 e 5 del Regolamento Impianti Sportivi emanato dalla Divisione Calcio a 5. Al riguardo si deve osservare che le disposizioni pred ette riguardano le gare dei Campionati di Serie A maschile e femminile Serie A2 e Serie B, e non anche quelle del Campionato Under 21, per le quali è prevista anche la possibilità di disputa degli incontri negli impianto all'aperto. Di conseguenza le norme richiamate dalla ricorrente a sostegno della sua pretesa non possono trovare applicazione nel campionato Under 21, ove per gli incontri che si disputano all'interno di palazzetti può anche non essere presente l'impianto di aerazione. P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 369 del 24.1.2013,decine: a) di respingere il ricorso rimettendo gli atti alla Divisione Calcio a 5 per gli adempimenti connessi alla ripetizione della gara; b) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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