F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 14 Febbraio 2013 (181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GORAN PANDEV (all’epoca dei fatti calciatore della SSC Napoli Spa), Società SSC NAPOLI Spa ▪ (nota n. 3524/11 pf12-13/SP/blp del 10.12.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 14 Febbraio 2013 (181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GORAN PANDEV (all’epoca dei fatti calciatore della SSC Napoli Spa), Società SSC NAPOLI Spa ▪ (nota n. 3524/11 pf12-13/SP/blp del 10.12.2012). Il deferimento Con atto del 10/12/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Sig. Goran Pandev, calciatore tesserato con la S.S.C. Napoli Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, commi 15, del CGS, per non aver pagato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, le somme indicate nel lodo arbitrale pronunciato dalla Camera Arbitrale presso la Commissione Agenti di Calciatori – F.I.G.C. in data 2 febbraio 2012, nell’ambito della procedura arbitrale n. 1 S/S 2011-2012; B) la Società S.S.C. Napoli Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascritta ad un proprio tesserato. Il Sig. Goran Pandev e la S.S.C. Napoli Spa hanno fatto pervenire, in data 23/1/2013, in loro difesa, una memoria nella quale, ricostruiti i fatti, evidenziano: - il Sig. Goran Pandev ha impugnato, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, il lodo arbitrale in data 2/2/2012, con cui il calciatore è stato condannato al pagamento in favore del Sig. Sabatino Durante della somma di € 31.000,00 oltre spese di giudizio, per la nullità dello stesso, con contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva dello stesso. Asserisce che la decisione arbitrale sarebbe affetta da gravissimi vizi in forza dei quali risulterebbe nulla; - la opportunità della sospensione del deferimento in attesa dell’esito della impugnazione del lodo; - che il deferimento de quo riguarderebbe “la fase patologica di un rapporto agenziale di gran lunga antecedente al tesseramento del calciatore” nella S.S.C. Napoli Spa; - il comportamento contestato al Sig. Pandev apparterrebbe alla sfera strettamente personale dell’individuo e non potrebbe riguardare la Società; - la S.S.C. Napoli Spa non appena avuta conoscenza della sussistenza del debito ha trattenuto dallo stipendio del calciatore la somma di € 32.045,99 accreditandola sul c/c della Società di riferimento del Sig. Durante; concludono chiedendo il loro proscioglimento dagli illeciti ascrittigli o, in subordine, la irrogazione della sanzione della ammonizione. Alla riunione del 29/1/2013 la Commissione, su richiesta dell’Avv. Vitale, difensore dei deferiti, sentita la Procura federale, rinviava l’esame del deferimento alla riunione del 13/2 ore 14,00 per consentire alle parti l’eventuale patteggiamento. Alla riunione del 13/2/2013 l’Avv. Vitale esponeva le difese già enunciate nello scritto fatto pervenire dai deferiti insistendo per le conclusioni ivi rassegnate. La Procura federale concludeva chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Goran Pandev la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) e per la S.S.C. Napoli Spa la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Il comportamento tenuto dai deferiti integra la violazione delle norme contestate dalla Procura Federale al Sig. Pandev ed alla S.S.C. Napoli Spa. In particolare il Sig. Goran Pandev non ha provveduto a corrispondere, nel termine di 30 giorni a far data dalla comunicazione, l’importo cui lo stesso è stato condannato a pagare in favore del Sig. Sabatino Durante con il lodo in data 2/2/2012. Non assume alcun rilievo la impugnazione del lodo dinanzi alla Corte di Appello di Roma per nullità dello stesso atteso che il provvedimento è provvisoriamente esecutivo con obbligo del Sig. Goran Pandev a corrispondere, secondo la tempistica sopra enunciata, il pagamento al quale lo stesso è stato condannato. Non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale il deferimento de quo riguarderebbe “la fase patologica di un rapporto agenziale di gran lunga antecedente al tesseramento del calciatore” nella S.S.C. Napoli Spa poiché al deferito Pandev viene contestato di non aver pagato, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, le somme indicate nel lodo in data 2/2/2012. La ricostruzione storica del rapporto (a mezzo del servizio informatico AS400) del Sig. Pandev conferma che all’epoca della violazione ascritta, il Sig. Pandev era in prestito alla S.S.C. Napoli Spa. Si precisa che la FC Internazionale aveva concesso in prestito alla S.S.C. Napoli Spa il giocatore Pandev per il periodo 30/8/2011 - 30/6/2012. In tale contesto fattuale e temporale risulta applicabile al caso di specie l’art. 4 comma 2 del CGS con conseguente responsabilità oggettiva in capo al S.S.C. Napoli Spa dell’operato del Sig. Goran Pandev. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al il Sig. Goran Pandev la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) e per la S.S.C. Napoli Spa la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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