F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 14 Febbraio 2013 (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO MASCOLO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS S. Antonio Abate), Società SS S. ANTONIO ABATE ▪ (nota n. 4011/472 pf12-13/AM/ma del 10.1.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 14 Febbraio 2013
(202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO MASCOLO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS S. Antonio Abate), Società SS S. ANTONIO ABATE ▪ (nota n. 4011/472 pf12-13/AM/ma del 10.1.2013).
Con provvedimento del 10 gennaio 2013, il Procuratore federale Vicario, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 4 dicembre 2012 inviata dal Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti e meglio individuata in atti, in relazione al mancato adempimento perpetrato dalla SS S. Antonio Abate nei riguardi di un proprio tesserato, Sig. Clemente Giglio, in ordine al pagamento delle spettanze economiche riconosciute in favore di quest'ultimo sia dalla Commissione Accordi Economici LND (CAE) che, all'esito del giudizio di secondo grado, dalla Commissione Vertenze Economiche FIGC (CVE), ha deferito il Sig. Leonardo Mascolo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della SS S. Antonio Abate, nonché, a titolo di responsabilità diretta, la richiamata compagine societaria. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi degli odierni deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Leonardo Mascolo; penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) a carico della SS S. Antonio Abate. Nessuno è comparso per le parti deferite, le quali peraltro hanno fatto pervenire una breve nota con la quale assumono le difficoltà di natura economica e concludono per l’applicazione di sanzione minima. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. All'esito dell'attività inquirente, di natura prettamente documentale, é emerso, in maniera incontestabile, che la SS S. Antonio Abate si é reiteratamente sottratta all'adempimento
delle obbligazioni pecuniarie sulla medesima incombenti; e ciò, nonostante i diritti economici del Sig. Giglio fossero stati pacificamente riconosciuti all'esito di ben due gradi di giudizio (in primo grado, da parte della CAE, in secondo grado da parte della CVE). Ne discende che le violazioni disciplinari rispettivamente ascritte ai deferiti risultano comprovate per tabulas, per cui alla indicata responsabilità individuale del Sig. Mascolo, consegue, inevitabilmente, in via diretta, quella della SS S. Antonio Abate. Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge a carico del Sig. Leonardo Mascolo, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), nonché a carico della SS S. Antonio Abate quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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