LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 19) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CRICCHIO/A.S.D.LICATA 1931

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 19) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CRICCHIO/A.S.D.LICATA 1931 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/11/2012 il sig.Andrea CRICCHIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.LICATA 1931 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.2.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.500,00. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. invitata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall'Art.25 bis comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il reclamo del Sig.Andrea CRICCHIO nei confronti della Società A.S.D.LICATA 1931 per violazione dell'art.25 bis comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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