LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro PUGLIA/A.S.D.NARDO’ CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro PUGLIA/A.S.D.NARDO' CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/10/2012 il sig.Mauro PUGLIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.2.988,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.188,00 maturata alla data del 15/12/2012 in quanto poi svincolato. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig.Mauro PUGLIA della somma di €.5.188,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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