LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 25) RICORSO DEL CALCIATORE Osvaldo MANNUCCI/A.C.SANSOVINO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
25) RICORSO DEL CALCIATORE Osvaldo MANNUCCI/A.C.SANSOVINO CALCIO
Con reclamo trasmesso tramite Racc.A.R. in data 31/10/2012 il sig. Osvaldo MANNUCCI si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.SANSOVINO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di aver percepito rate per €.4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.300,00.
La Società in data 9/11/2012 presentava le proprie controdeduzioni, omettendo però di allegare alle stesse la ricevuta in originale della Racc.A.R. con le controdeduzioni inviate alla controparte, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. Di conseguenza le stesse non hanno alcun valore al fine della decisione.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.C.SANSOVINO CALCIO al pagamento in favore del sig. Osvaldo MANNUCCI della somma di
€.3.300,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.