CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 26/02/2013 – APD Ribelle/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Savignanese e SSD Imolese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD S. Antonio Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 26/02/2013 - APD Ribelle/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Savignanese e SSD Imolese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD S. Antonio Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto de Roberto, Prof. Massimo Luciani, Relatore, Prof. Roberto Pardolesi, Relatore, ha pronunciato la seguente DECISIONE nei giudizi introdotti dai ricorsi: - n. 2/2013, depositato in data 15 gennaio 2013, proposto da A.P.D. Ribelle contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e A.S.D. Savignanese Calcio; - n. 3/2013, depositato in data 15 gennaio 2013, proposto da S.s.d. Imolese Calcio 1919 a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e A.S.D. S. Antonio Calcio 1929. per l’annullamento quanto al ricorso n. 2/2013: della decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna, resa nota con il C.U. 19 dicembre 2012 n. 24, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla A.P.D. Ribelle, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. Comitato Regionale Emilia Romagna, di conferma del risultato della gara Savignanese – Ribelle del 18 novembre 2012, valida per il campionato regionale di Eccellenza Emilia Romagna, nonché di quest’ultimo provvedimento, reso noto con C.U. 28 novembre 2012 n. 21; quanto al ricorso n. 3/2013: della decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna, resa nota con il C.U. 19 dicembre 2012 n. 24, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla S.s.d. Imolese Calcio 1919 a r.l., avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. Comitato Regionale Emilia Romagna, di conferma del risultato della gara S. Antonio – Imolese del 18 novembre 2012, valida per il campionato regionale di Eccellenza Emilia Romagna, nonché di quest’ultimo provvedimento, reso noto con C.U. 28 novembre 2012 n. 21. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Viste le memorie di costituzione della resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.; Uditi, all’udienza pubblica del 13 febbraio 2013, l’Avv. Stefano Vitale per delega dell’Avv. Mattia Grassani per le ricorrenti A.P.D. Ribelle e Imolese Calcio, e l’ Avv. Stefano La Porta per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio; Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Uditi i relatori, Prof. Roberto Pardolesi e Prof. Massimo Luciani; Ritenuto in fatto 1.- Con atto depositato presso la Segreteria di questa Alta Corte in data 15 gennaio 2013, l’A.P.D. Ribelle (di seguito: anche Ribelle) proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna, resa nota con il C.U. 19 dicembre 2012 n. 24, con cui si respingeva il reclamo proposto dalla ricorrente contro il provvedimento, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. Comitato Regionale Emilia Romagna, di conferma del risultato della gara Savignanese - Ribelle del 18 novembre 2012, valida per il campionato regionale di Eccellenza Emilia Romagna, nonché avverso quest’ultimo provvedimento, reso noto con C.U. 28 novembre 2012 n. 21. 1.1.- Rappresenta in punto di fatto la ricorrente che in data 18 novembre 2012 si svolgeva l’incontro tra A.S.D. Savignanese (di seguito: anche Savignanese) e Ribelle. La partita, valida ai fini del Campionato regionale di Eccellenza, organizzato dalla F.I.G.C. - Comitato Regionale Emilia Romagna, terminava con il risultato di 1 – 0 a favore della Savignanese. All’incontro partecipava, nelle fila della Savignanese, anche il giocatore Luca Bartolini. 1.1.1.- Il 24 novembre 2012 la Ribelle proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale della F.I.G.C. - Comitato regionale Emilia Romagna, lamentando l’irregolarità della partita e chiedendo che alla Savignanese venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in questione. In particolare, ad avviso della ricorrente, la Savignanese avrebbe schierato in campo anche chi, come il giocatore Bartolini, tale partita non avrebbe potuto disputare in quanto “in corso di squalifica”. 1.1.1.1.- Espone la ricorrente che nel corso della gara Savignanese – Misano, disputatasi il 30 settembre 2012, Luca Bartolini era stato espulso dal direttore di gara, con conseguente sanzione disciplinare da parte del giudice sportivo, consistente nella squalifica per due giornate effettive di gara (cfr. C.U. 3 ottobre 2012 n. 13 C.R. Emilia Romagna). 1.1.1.2.- Il Bartolini scontava una delle due giornate di squalifica nella prima partita ufficiale svoltasi successivamente alla pubblicazione del predetto C.U. n. 13, ossia San Felice sul Panaro – Savignanese del 7 ottobre 2012. La seconda giornata di squalifica veniva scontata in occasione della gara contro il Real Rimini Siti, svoltasi in data 20 ottobre 2012. 1.1.1.3.- Con riferimento all’incontro Real Rimini - Savignanese, di specifico interesse in questa sede, il C.U. 24 ottobre 2012 n. 16 della F.I.G.C. - Comitato regionale Emilia Romagna omologava il risultato della partita, conclusasi con il punteggio di 2 - 0 per la Savignanese. 1.1.1.4.- Riferisce la ricorrente che successivamente, con C.U. 14 novembre 2012 n. 19, la F.I.G.C. - Comitato regionale Emilia Romagna rendeva nota la decisione del Giudice Sportivo di escludere la Real Rimini dal Campionato regionale di Eccellenza a causa delle sue reiterate assenze agli incontri di campionato. Poiché tale squalifica interveniva durante il girone di andata, il Giudice Sportivo decretava, in applicazione dell’art. 53, comma 3, delle Norme organizzative interne federali (di seguito: anche N.O.I.F.) che “tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la formazione della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa”. 1.1.1.5.- In data 24 novembre 2012 A.P.D. Ribelle proponeva reclamo avverso l’esito della gara con la Savignanese, lamentando che l’incontro in questione sarebbe stato viziato dalla partecipazione del calciatore Bartolini, in corso di squalifica. In particolare - ad avviso della ricorrente - “la giornata di squalifica asseritamente scontata nella partita Real Rimini Siti – Savignanese […] doveva considerarsi tamquam non esset, in quanto la gara era stata annullata con provvedimento del giudice sportivo, con la conseguenza che l’atleta de quo avrebbe dovuto espiare la pena nella prima giornata successiva al provvedimento assunto dall’organo di giustizia”. In altre parole, l’A.P.D. Ribelle argomentava che la previsione secondo la quale “le gare in precedenza disputate non hanno valore per la formazione della classifica” (art. 53, comma 3, N.O.I.F.) dovesse essere interpretata nel senso di ritenere inidonee le medesime partite ad essere qualificate turno utile al computo delle giornate di squalifica. In particolare, nel caso in esame, si sarebbe dovuto applicare l’art. 22, comma 4, del Codice di giustizia sportiva (di seguito: anche CGS), ai sensi del quale “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica […] e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. Tale norma avrebbe imposto alla società Savignanese di non schierare Luca Bartolini nel primo incontro successivo al C.U. 14 novembre 2012 n. 19 (di esclusione della Real Rimini dal campionato), incontro che risultava essere proprio quello del 18 novembre 2012 contro l’A.P.D. Ribelle. 1.1.2.- Con il C.U. 28 novembre 2012 n. 21 il Giudice Sportivo respingeva il reclamo della ricorrente ed omologava il risultato della partita in questione. Osservava il Giudice che “l’art. 22 C.G.S., nel considerare valide ai fini dell’esecuzione delle sanzioni le gare che abbiano conseguito un risultato valido agli effetti della classifica […], individu[a] espressamente nel provvedimento successivo di annullamento dei componenti Organi di Giustizia sportiva l’atto con cui viene meno la validità, ai fini della corretta e puntuale esecuzione delle sanzioni, di una gara che in precedenza abbia avuto un risultato valido ai fini della classifica. L’art. 53 N.O.I.F, invece, si limita a disciplinare esclusivamente le conseguenze del ritiro/esclusione di una società ed in particolare i suoi effetti sulla classifica senza mai introdurre, né esplicitare, l’annullamento delle gare in precedenza eventualmente disputate”. L’annullamento richiesto ai fini dell’art. 22 del C.G.S., in particolare, sarebbe solo quello che discende da una decisione dagli organi di giustizia sportiva “per motivi attinenti alla regolarità della gara stessa”, laddove nel C.U. 14 novembre 2012 n. 19 il Giudice Sportivo si sarebbe “limitato a dichiarare gli effetti determinati alla classifica a causa dell’esclusione senza tuttavia annullare alcuna precedente decisione in merito alla regolarità delle precedenti gare”. 1.1.3.- Avverso la richiamata delibera in data 5 dicembre 2012 proponeva ricorso l’A.P.D. Ribelle, chiedendo alla Commissione Disciplinare Territoriale - Comitato regionale Emilia Romagna di infliggere alla società Savignanese la punizione sportiva della sconfitta nella gara Savignanese – Ribelle del 18 novembre 2012, con il punteggio di 0 - 3 ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. a) del C.G.S. L’odierna ricorrente lamentava l’irregolare partecipazione di Luca Bartolini all’incontro de quo, sostenendo che, a seguito dell’esclusione della Real Rimini dal campionato di eccellenza, la partita Savignanese - Real Rimini dovesse essere considerata annullata ai sensi dell’art. 22, comma 4, del C.G.S. Ad avviso della ricorrente, poiché la squalifica del Bartolini non era stata scontata nella sua interezza, la Savignanese non avrebbe potuto schierare il calciatore nell’incontro del 18 novembre contro la Ribelle. A sostegno delle proprie pretese richiamava la giurisprudenza della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. e, in particolare, il precedente Casal Velino c. Leoni Postiglione, pubblicato con C.U. 29 aprile 2008 n. 49. 1.1.4.- Nella seduta del 17 dicembre 2012 la Commissione Disciplinare deliberava di respingere il ricorso proposto dall’ A.P.D. Ribelle e di confermare la decisione assunta in primo grado di omologare il risultato di 1 - 0 dell’incontro Savignanese - Ribelle del 18 novembre 2012. La Commissione, in particolare, rilevava che: a) l’art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. dispone che “tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa”, senza che ciò comporti “l’annullamento di dette gare”; b) con riferimento all’art. 22, comma 4, del C.G.S., alla disposizione “gare che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica” deve attribuirsi il significato di “gare ufficiali del campionato, che non siano state annullate per motivi relativi alla regolarità delle gare stesse”. Conseguentemente, “la gara Real Rimini – Savignanese del 20 ottobre 2010, non annullata, ma posta nel nulla per la esclusione dal campionato del Real Rimini Siti e del cui risultato non si è tenuto conto con la riformulazione della classifica, era una gara ufficiale di campionato, valida per la classifica, per cui il calc. Bartolini, non avendovi preso parte, aveva scontato la squalifica e, pertanto, si trovava in posizione regolare nella gara di cui all’oggetto (cfr. C.A.F. 25.7.1991 Appello S.S. Sarnano - 28.4.2003 Appello U.P. Santa Croce)”; c) infine, in merito al precedente della Commissione Disciplinare Nazionale prodotto dalla ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni, la Commissione dichiarava “di non poter[vi] aderire”, stante l’impossibilità di individuarvi “logiche motivazioni”. 1.1.5.- Avverso tale decisione, in data 15 gennaio 2013, l’A.P.D. Ribelle propone ricorso a questa Alta Corte, chiedendo l’annullamento della “decisione del Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, adottata con C.U. n. 21 del 28 novembre 2012, nonché [del]la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c/o F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, di conferma del predetto provvedimento, adottata con C.U. n. 24 del 19 dicembre 2012, irrogando all’esito della corretta lettura dell’art. 22 C.G.S., nei confronti della A.S.D. Savignanese, la sanzione della perdita della gara Savignanese - Ribelle, valida per il campionato regionale di Eccellenza organizzato dalla F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, per tre a zero”. 1.2.- Afferma la Ribelle che il ricorso sarebbe ammissibile, stante per un verso “la notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale, valutata dall’Alta Corte in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame” e, per l’altro, “l’avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale” ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. “Dato per scontato il previo esperimento dei rimedi endofederali” (p. 6 del ricorso), in punto di rilevanza la ricorrente argomenta che dalla corretta interpretazione del combinato disposto dell’art. 22 del C.G.S. e dell’art. 53 delle N.O.I.F. dipenderebbe l’esito di numerose partite, in particolare nell’ambito dilettantistico. L’importanza della questione, poi, sarebbe dimostrata dalla circostanza che l’Alta Corte in più occasioni se ne sarebbe occupata, seppur per profili diversi da quello oggetto del presente giudizio. Ancora: l’intervento nomofilattico risulterebbe tanto più auspicabile in quanto la disciplina in esame sarebbe stata oggetto negli anni di decisioni contrastanti da parte dei diversi organi federali. 1.3.- La ricorrente censura l’interpretazione accolta dalla Commissione disciplinare, sostenendo che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. le partite disputate della Real Rimini dovrebbero considerarsi tamquam non fuissent, e, dunque, radicalmente invalide anche ai sensi dell’art. 22, comma 4, del C.G.S. A sostegno delle proprie pretese, la Ribelle richiama innanzitutto il precedente della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. Casal Velino c. Leoni Postiglione, pubblicato con C.U. 29 aprile 2008 n. 49 (peraltro già prodotto nel giudizio di secondo grado). In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’interpretazione prospettata sarebbe l’unica rispettosa della ratio della norma, giacché “l’efficacia afflittiva della misura inibitoria […] può esplicare effetti solo nel momento in cui, con la squalifica di un atleta, il potenziale della società venga effettivamente limitato, a seguito della squalifica, in un incontro ufficiale, non potendo, invece, esplicare effetti in altre circostanze che non hanno rilevanza per l’Ordinamento sportivo” (p. 9 del ricorso). Poiché l’incontro Savignanese - Real Rimini non ha più alcun effetto ai fini della classifica, riconoscergli (la seppur più limitata) efficacia ai fini dell’obbligo di scontare la squalifica comporterebbe il venir meno della finalità punitiva della sanzione. Inoltre, la distinzione operata dalla Commissione Disciplinare tra “annullamento” e “invalidità ai fini della classifica” risulterebbe “fantasiosa, innovativa e creativa”, in quanto priva di fondamento testuale nelle disposizioni in esame. In particolare, l’interpretazione secondo la quale l’annullamento ai sensi dell’art. 22, comma 4, del C.G.S. potrebbe avvenire “esclusivamente «per motivi attinenti alla regolarità della gara stessa» non risulterebbe suffragata da alcun dato normativo” (p. 10 del ricorso). Ancora: l’interpretazione censurata violerebbe il principio di parità di trattamento delle squadre partecipanti, in quanto, “mentre tutti gli altri calciatori squalificati […] impongono una menomazione del potenziale agonistico delle rispettive società, e non prendono parte ad una (o più) gara/e valida/e per la competizione”, la Savignanese avrebbe usufruito di un trattamento di favore, a causa dell’inefficacia di una delle partite dichiarate prive di valore ai fini della classifica (p. 11 del ricorso). Segnala infine la ricorrente che il giocatore Bartolini non avrebbe partecipato alla gara immediatamente successiva a quella in esame (ossia la partita di recupero Savignanese – Sammaurese, disputata il 21 novembre 2012), circostanza che dimostrerebbe la consapevolezza della Savignanese “del rischio concreto di essere esposta ad ulteriori ricorsi in ordine alla regolarità di gare o esposti derivanti dall’impiego del calciatore Bartolini” (p. 12 del ricorso). 2.- Con atto depositato presso la Segreteria di questa Alta Corte in data 15 gennaio 2013, S.s.d. Imolese Calcio 1919 a r.l. (di seguito: anche Imolese Calcio o Imolese) proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna, resa nota con il C.U. 19 dicembre 2012 n. 24, con cui si respingeva il reclamo proposto dalla ricorrente contro il provvedimento, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. Comitato Regionale Emilia Romagna, di conferma del risultato della gara S. Antonio – Imolese del 18 novembre 2012, valida per il campionato regionale di Eccellenza Emilia Romagna, nonché avverso quest’ultimo provvedimento, reso noto con C.U. 28 novembre 2012 n. 21. 2.1.- Rappresenta in punto di fatto la ricorrente che in data 18 novembre 2012 si svolgeva l’incontro tra A.S.D. S. Antonio Calcio 1929 (di seguito: anche S. Antonio Calcio o S. Antonio) e Imolese. La partita, valida ai fini del Campionato regionale di Eccellenza, organizzato dalla F.I.G.C. - Comitato Regionale Emilia Romagna, terminava con il risultato di 3 - 1. All’incontro partecipava, nelle fila della S. Antonio Calcio, anche il giocatore Natale Gonnella. 2.1.1.- Il 20 novembre 2012 l’Imolese Calcio proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale della F.I.G.C. - Comitato regionale Emilia Romagna, lamentando l’irregolarità della partita e chiedendo che alla S. Antonio venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in questione. In particolare, ad avviso della ricorrente, la S. Antonio avrebbe schierato in campo anche chi, come il giocatore Gonnella, tale partita non avrebbe potuto disputare in quanto “in corso di squalifica”. 2.1.1.1.- Espone la ricorrente che nel corso della stagione sportiva 2011/2012, quando ancora militava nelle fila della Casale Calcio S.r.l., Natale Gonnella era stato oggetto di sanzione disciplinare da parte della Lega Pro, consistente nella “squalifica per tre gare effettive […] per aver tentato di aggredire un assistente arbitrale prontamente fermato dall’intervento del IV ufficiale” (cfr. C.U. 28 maggio 2012 n. 223). 2.1.1.2.- Successivamente tesseratosi con la S. Antonio Calcio, il Gonnella scontava la suddetta sanzione astenendosi dal partecipare alle prime tre partite ufficiali del Campionato regionale di Eccellenza, organizzato dalla F.I.G.C. - Comitato regionale Emilia Romagna, per la stagione sportiva 2012/2013. In particolare, a quanto consta nel ricorso (né risulta contestato dalla F.I.G.C.), tali incontri erano: Cattolica - S. Antonio, disputato il 9 settembre 2012; S. Antonio - Real Rimini, svoltosi in data 16 settembre 2012; Alfonsine - S. Antonio, giocato il 23 settembre 2012. 2.1.1.3.- Con riferimento all’incontro S. Antonio - Real Rimini, di specifico interesse in questa sede, il C.U. 19 settembre 2012 n. 11 della F.I.G.C. - Comitato regionale Emilia Romagna omologava il risultato della partita, conclusasi con un 5- 0 per la S. Antonio Calcio. 2.1.1.4.- Riferisce la ricorrente che successivamente, con C.U. 14 novembre 2012 n. 19, la F.I.G.C. - Comitato regionale Emilia Romagna rendeva nota la decisione del Giudice Sportivo di escludere la Real Rimini dal Campionato regionale di Eccellenza a causa delle sue reiterate assenze agli incontri di campionato. Poiché tale squalifica interveniva durante il girone di andata, il Giudice Sportivo decretava, in applicazione dell’art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. che “tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la formazione della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa”. 2.1.1.5.- In data 20 novembre 2012 l’Imolese Calcio 1919 S.s.d. a r.l. proponeva reclamo avverso l’esito della gara con la A.S.D. S. Antonio Calcio 1929, lamentando che l’incontro in questione sarebbe stato viziato dalla partecipazione del calciatore Gonnella, in corso di squalifica. In particolare - ad avviso della ricorrente - “una delle giornate di squalifica del calciatore in precedenza scontata nella seconda giornata di gara del Campionato di Eccellenza Girone B Sant’Antonio/Real Rimini del 16/09/2012 non è stata in verità scontata né nella gara in questione né nelle gare successive perché la società Real Rimini Siti, rinunciataria per la quarta volta, è stata esclusa dal campionato di competenza in data 14/11/2012 e tutte le gare dalla stessa disputate sino a quel momento non hanno più valore ai fini della classifica.” In altre parole, l’Imolese argomentava che la previsione secondo la quale “le gare in precedenza disputate non hanno valore per la formazione della classifica” (art. 53, comma 3, N.O.I.F.) dovesse essere interpretata nel senso di ritenere inidonee le medesime partite ad essere qualificate turno utile al computo delle giornate di squalifica. In particolare, nel caso in esame, si sarebbe dovuto applicare l’art. 22, comma 4, del Codice di giustizia sportiva (di seguito: anche CGS), ai sensi del quale “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica […] e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. Tale norma avrebbe imposto alla società S. Antonio di non schierare Natale Gonnella nel primo incontro successivo al C.U. 14 novembre 2012 n. 19 (di esclusione della Real Rimini dal campionato), incontro che risultava essere proprio quello del 18 novembre 2012 contro l’Imolese Calcio. 2.1.2.- Con il C.U. 28 novembre 2012 n. 21 il Giudice Sportivo respingeva il reclamo della ricorrente ed omologava il risultato della partita in questione. Osservava il Giudice che “l’art. 22 C.G.S., nel considerare valide ai fini dell’esecuzione delle sanzioni le gare che abbiano conseguito un risultato valido agli effetti della classifica […], individu[a] espressamente nel provvedimento successivo di annullamento dei componenti Organi di Giustizia sportiva l’atto con cui viene meno la validità, ai fini della corretta e puntuale esecuzione delle sanzioni, di una gara che in precedenza abbia avuto un risultato valido ai fini della classifica. L’art. 53 N.O.I.F, invece, si limita a disciplinare esclusivamente le conseguenze del ritiro/esclusione di una società ed in particolare i suoi effetti sulla classifica senza mai introdurre, né esplicitare, l’annullamento delle gare in precedenza eventualmente disputate”. L’annullamento richiesto ai fini dell’art. 22 del C.G.S., in particolare, sarebbe solo quello che discende da una decisione dagli Organi di giustizia sportiva “per motivi attinenti alla regolarità della gara stessa”, laddove nel C.U. 14 novembre 2012 n. 19 il Giudice Sportivo si sarebbe “limitato a dichiarare gli effetti determinati alla classifica a causa dell’esclusione senza tuttavia annullare alcuna precedente decisione in merito alla regolarità delle precedenti gare”. 2.1.3.- Avverso la richiamata delibera in data 5 dicembre 2012 proponeva ricorso l’Imolese Calcio, chiedendo alla Commissione Disciplinare Territoriale - Comitato regionale Emilia Romagna di infliggere alla società S. Antonio Calcio la punizione sportiva della sconfitta nella gara S. Antonio - Imolese del 18 novembre 2012, con il punteggio di 0 - 3 ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. a) del C.G.S. L’odierna ricorrente lamentava l’irregolare partecipazione di Natalino Gonnella all’incontro de quo, sostenendo che, a seguito dell’esclusione della Real Rimini dal campionato di eccellenza, la partita S. Antonio - Real Rimini dovesse essere considerata annullata ai sensi dell’art. 22, comma 4, del C.G.S. Ad avviso della ricorrente, poiché la squalifica del Gonnella non era stata scontata nella sua interezza, la S. Antonio non avrebbe potuto schierare il calciatore nell’incontro del 18 novembre contro l’Imolese Calcio. A sostegno delle proprie pretese, richiamava la giurisprudenza della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. e, in particolare, il precedente Casal Velino c. Leoni Postiglione, pubblicato con C.U. 29 aprile 2008 n. 49. 2.1.4.- Nella seduta del 17 dicembre 2012 la Commissione Disciplinare deliberava di respingere il ricorso proposto dalla Imolese Calcio e di confermare la decisione assunta in primo grado di omologare il risultato di 3 - 1 nell’incontro S. Antonio - Imolese del 18 novembre 2012. La Commissione, in particolare, rilevava che: a) l’art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. dispone che “tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa”, senza che ciò comporti “l’annullamento di dette gare”; b) con riferimento all’art. 22, comma 4, del C.G.S., alla disposizione “gare che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica” deve attribuirsi il significato di “gare ufficiali del campionato, che non siano state annullate per motivi relativi alla regolarità delle gare stesse”. Conseguentemente, “la gara San Antonio - Real Rimini del 16.09.2012, non annullata, ma posta nel nulla per la esclusione dal campionato del Real Rimini Siti e del cui risultato non si è tenuto conto con la riformulazione della classifica, era una gara ufficiale di campionato, valida per la classifica, per cui il calc. Gonnella, non avendovi preso parte aveva scontato la squalifica e, pertanto, si trovava in posizione regolare nella gara di cui all’oggetto (cfr. C.A.F. 25.7.1991 Appello S.S. Sarnano - 28.4.2003 Appello U.P. Santa Croce)”; c) infine, in merito al precedente della Commissione Disciplinare Nazionale prodotto dalla ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni, la Commissione dichiarava “di non poter[vi] aderire”, stante l’impossibilità di individuarvi “logiche motivazioni”. 2.1.5.- Avverso tale decisione, in data 15 gennaio 2013, l’Imolese Calcio propone ricorso a questa Alta Corte, chiedendo l’annullamento della “decisione del Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, adottata con C.U. n. 21 del 28 novembre 2012, nonché [del]la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c/o F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, di conferma del predetto provvedimento, adottata con C.U. n. 24 del 19 dicembre 2012, irrogando all’esito della corretta lettura dell’art. 22 C.G.S., nei confronti della ASD S. Antonio Calcio, la sanzione della perdita della gara S. Antonio - Imolese, valida per il campionato regionale di Eccellenza organizzato dalla F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, per tre a zero”. 2.2.- Afferma l’Imolese che il ricorso sarebbe ammissibile, stante per un verso “la notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale, valutata dall’Alta Corte in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame” e per l’altro “l’avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale” ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. “Dato per scontato il previo esperimento dei rimedi endofederali” (p. 6 del ricorso), in punto di rilevanza la ricorrente argomenta che dalla corretta interpretazione del combinato disposto dell’art. 22 del C.G.S. e dell’art. 53 delle N.O.I.F. dipenderebbe l’esito di numerose partite, in particolare nell’ambito dilettantistico. L’importanza della questione, poi, sarebbe dimostrata dalla circostanza che l’Alta Corte in più occasioni se ne sarebbe occupata, seppur per profili diversi da quello oggetto del presente giudizio. Ancora: l’intervento nomofilattico risulterebbe tanto più auspicabile in quanto la disciplina in esame sarebbe stata oggetto negli anni di decisioni contrastanti da parte dei diversi organi federali. 2.3.- La ricorrente censura l’interpretazione accolta dalla Commissione disciplinare, sostenendo che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. le partite disputate della Real Rimini dovessero considerarsi tamquam non fuissent, e, dunque, radicalmente invalide anche ai sensi dell’art. 22, comma 4, del C.G.S. A sostegno delle proprie pretese, l’Imolese richiama innanzitutto il precedente della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. Casal Velino c. Leoni Postiglione, pubblicato con C.U. 29 aprile 2008 n. 49 (peraltro già prodotto nel giudizio di secondo grado). In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’interpretazione prospettata sarebbe l’unica rispettosa della ratio della norma, giacché “l’efficacia afflittiva della misura inibitoria […] può esplicare effetti solo nel momento in cui, con la squalifica di un atleta, il potenziale della società venga effettivamente limitato, a seguito della squalifica, in un incontro ufficiale, non potendo, invece, esplicare effetti in altre circostanze che non hanno rilevanza per l’Ordinamento sportivo” (p. 9 del ricorso). Poiché l’incontro S. Antonio - Real Rimini non ha più alcun effetto ai fini della classifica, riconoscergli (la seppur più limitata) efficacia ai fini dell’obbligo di scontare la squalifica comporterebbe il venir meno della finalità punitiva della sanzione. Inoltre, la distinzione operata dalla Commissione Disciplinare tra “annullamento” e “invalidità ai fini della classifica” risulterebbe “fantasiosa, innovativa e creativa”, in quanto priva di fondamento testuale nelle disposizioni in esame. In particolare, l’interpretazione secondo la quale l’annullamento ai sensi dell’art. 22, comma 4, del C.G.S. potrebbe avvenire “esclusivamente «per motivi attinenti alla regolarità della gara stessa»” non risulterebbe suffragata da alcun dato normativo (p. 10 del ricorso). Ancora: l’interpretazione censurata violerebbe il principio di parità di trattamento delle squadre partecipanti, in quanto “mentre tutti gli altri calciatori squalificati […] impongono una menomazione del potenziale agonistico delle rispettive società, e non prendono parte ad una (o più) gara/e valida/e per la competizione”, la S. Antonio avrebbe usufruito di un trattamento di favore, a causa dell’inefficacia di una delle partite dichiarate prive di valore ai fini della classifica (p. 11 del ricorso). Segnala infine la ricorrente che il giocatore Gonnella non avrebbe partecipato alla gara immediatamente successiva a quella in esame (S. Felice - S. Antonio, disputata il 25 novembre 2012), circostanza che dimostrerebbe la consapevolezza della S. Antonio “del rischio concreto di essere esposta ad ulteriori ricorsi in ordine alla regolarità di gare o esposti derivanti dall’impiego del calciatore Gonnella” (p. 13 del ricorso). 3.- Con gli atti introduttivi del presente giudizio le ricorrenti pongono al vaglio di questa Alta Corte questioni sostanzialmente identiche, perché fondate sui medesimi presupposti di fatto (esclusione della Real Rimini dal campionato) e di diritto (pretesa violazione dell’art. 22, comma 4, del C.G.S.). Alla luce di ciò, e per le ragioni meglio precisate in parte motiva, i due ricorsi vengono trattati congiuntamente. 4.- Con memorie depositate presso questa Alta Corte in data 24 gennaio 2013 si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi avversari. 4.1.- Nelle memorie di costituzione, la Federazione eccepisce innanzitutto l’inammissibilità dei gravami, in quanto volti a trasferire dinanzi a questa Alta Corte una questione priva della “notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale” ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. Eccepisce la resistente che nessuna difesa sarebbe stata spesa dalle ricorrenti per dimostrare la rilevanza della questione per l’intero ordinamento sportivo e non solo per l’ordinamento calcistico. In secondo luogo, non sarebbe individuabile nei ricorsi un interesse giuridicamente apprezzabile, giacché la pronuncia favorevole del giudice non porterebbe alle ricorrenti se non il limitato vantaggio di conseguire tre punti “nel bel mezzo della stagione agonistica” (rispettivamente pp. 3 e 4 delle memorie). Inoltre, la questione oggetto del procedimento sarebbe in realtà “parva materia, trattandosi, a ben vedere, del mero tentativo di una società partecipante al campionato dilettantistico di Eccellenza di sovvertire il risultato sfavorevole conseguito sul campo” (p. 4 delle memorie). 4.2.- Nel merito, la difesa della resistente sostiene la legittimità delle decisioni della Commissione Disciplinare e contesta la correttezza dell’interpretazione proposta dalla Ribelle e dall’Imolese Calcio. In particolare, sottolinea la F.I.G.C. che, ad accogliere la tesi delle ricorrenti, “ogni qual volta venga disposta l’esclusione di una squadra dal campionato, tutte le altre squadre sarebbero onerate di verificare i potenziali riflessi retroattivi di detta esclusione in relazione alle sanzioni già eseguite contro la squadra poi esclusa” (p. 6 delle memorie). L’annullamento ai sensi dell’art. 22, comma 4, del C.G.S., invece, non influirebbe sul regolare andamento del campionato, operando “nell’immediatezza della gara stessa”. La resistente eccepisce inoltre l’inconferenza del precedente citato dalle ricorrenti, in quanto attinente a fattispecie del tutto diversa da quella in esame. 5.- In data 8 febbraio 2013 entrambe le ricorrenti hanno depositato memorie difensive, nelle quali si contestano le argomentazioni della F.I.G.C. in punto di ammissibilità e fondatezza del ricorso. In particolare, esse ribadiscono la rilevanza della questione per l’intero ordinamento federale, stante l’applicabilità delle norme in esame anche in ambito professionistico; quanto al merito, lamentano l’insussistenza e la pretestuosità della distinzione proposta dalla F.I.G.C. tra annullamento e ininfluenza ai fini della composizione della classifica. 6.- In data 11 febbraio 2013, la F.I.G.C. ha depositato presso questa Alta Corte, in ciascun giudizio, copia delle deduzioni al verbale dell’udienza del 13 febbraio 2013, che controparte ha visionato e delle quali ha consentito la produzione. 7.- I ricorsi sono stati ritualmente discussi all’udienza del 13 febbraio 2013. In tale sede, le ricorrenti e la resistente insistevano nelle difese già esposte. Considerato in diritto 1.- Con atto depositato presso la segreteria di questa Alta Corte in data 15 gennaio 2013, l’A.p.d. Ribelle proponeva ricorso avverso la “decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C. - Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicata con il C.U. n. 24 del 19 dicembre 2012, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla A.p.d. Ribelle, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. Comitato Regionale Emilia Romagna, di conferma del risultato della gara Savignanese - Ribelle del 18/11/2012, valida per il campionato regionale di Eccellenza Emilia Romagna, nonché di quest’ultimo provvedimento, adottato con C.U. n. 21 del 28 novembre 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e discendente”. 2.- Con atto depositato presso la segreteria di questa Alta Corte in data 15 gennaio 2013, la S.s.d. Imolese Calcio 1919 a r.l. proponeva ricorso avverso la “decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C. - Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicata con il C.U. n. 24 del 19 dicembre 2012, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla S.s.d. Imolese Calcio 1919 a r.l., avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. Comitato Regionale Emilia Romagna, di conferma del risultato della gara S. Antonio - Imolese del 18/11/2012, valida per il campionato regionale di Eccellenza Emilia Romagna, nonché di quest’ultimo provvedimento, adottato con C.U. n. 21 del 28 novembre 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e discendente”. 3.- Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi, stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva (giurisprudenza amministrativa costante: cfr., ad es., Cons. Stato Sez. IV, Sent. 23 gennaio 2013, n. 415). I due ricorsi traggono origine dal medesimo presupposto di fatto: l’esclusione della Real Rimini dal campionato di Eccellenza. Da tale esclusione le ricorrenti vorrebbero far discendere l’inidoneità delle partite precedentemente disputate dalla squadra esclusa a costituire turno valido per il computo delle giornate di squalifica. Ciò si ripercuoterebbe, sempre ad avviso delle ricorrenti, sulla regolarità delle gare Savignanese - Ribelle e S. Antonio - Imolese in quanto alcuni dei calciatori ivi schierati sarebbero stati ancora in corso di squalifica. Identica peraltro è la questione di diritto posta all’attenzione di questa Alta Corte: chiarire se l’esclusione di una squadra dal campionato ai sensi dell’art. 53, comma 3, N.O.I.F. comporti o meno la novella applicazione delle sanzioni precedentemente scontate nel corso di partite disputate con la squadra in un secondo momento esclusa. I due ricorsi, pertanto, possono essere decisi con un’unica sentenza. 4.- Ancora in via preliminare, deve osservarsi che la questione ben può essere devoluta alla competenza di questa Alta Corte. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della Federazione con riguardo alla mancanza di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, appare priva di fondamento, anche in vista dei precedenti di questa Alta Corte. Infatti, è stata in più occasioni ritenuta rilevante la definizione delle modalità in cui, nel tempo, debba essere scontata una squalifica (v. Decisione n. 12 del 17 giugno 2011, Polisportiva Nora Nuraminis A.S.D. c. F.I.G.C e L.N.D. ed altri; n. 14 del 26 giugno 2012, società Agropoli c. F.I.G.C. e L.N.D., e n. 17 del 10 luglio 2012, ASD Tempio Pausania c. F.I.G.C e L.N.D), in vista dell’obiettivo di conciliare l’adeguata afflittività con una immediatezzacompatibile con le esigenze organizzative dello sport. Si evince, pertanto, un notevole interesse generale per l’ordinamento sportivo alla soluzione delle questioni sollevate, dovendosi, ai fini della speciale rilevanza, tenere conto che i precedenti casi esaminati da questa Alta Corte non riguardavano specificamente la questione se una squalifica, scontata dall’atleta sanzionato con riguardo a partita giocata dalla sua società contro squadra che sia stata successivamente esclusa dal campionato, debba rivivere ed essere scontata nella prima partita utile dopo la pubblicazione del provvedimento di esclusione. Nella specie si profila, dunque, una questione nuova, rispetto alla quale ben può dispiegarsi la funzione di indirizzo giurisprudenziale delle decisioni di questa Alta Corte. 5.- È possibile, dunque, scrutinare la questione nel merito. 5.1.- Le ricorrenti lamentano che la decisione impugnata avrebbe accolto un’errata interpretazione del combinato disposto dell’art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. (“tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la formazione della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa”) e dell’art. 22, comma 4, del C.G.S. (ai sensi del quale “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica […] e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva”). In particolare, quest’ultima disposizione andrebbe interpretata, ad avviso della Ribelle e dell’Imolese, nel senso di ritenere inidonea ad essere qualificata turno utile al computo delle giornate di squalifica la partita giocata contro una squadra in un secondo momento esclusa dal campionato. 6.- I ricorsi sono infondati. 6.1.- Occorre premettere che questa Alta Corte ha già avuto modo di affrontare la problematica relativa all’interpretazione dell’art. 22, comma 4, del C.G.S. In particolare, nella decisione n. 12 del 2011, cit., questa Alta Corte ha ritenuto che, al fine di individuare le partite idonee a valere quale turno utile per il computo delle giornate di squalifica, “la stessa lettera della norma citata chiarisce che deve trattarsi di gare che hanno conseguito un risultato valido e non siano successivamente annullate”. Il conseguimento di un risultato valido ai fini della classifica è condizione che presuppone l’ufficialità della gara, il suo inserimento nel circuito del campionato, l’omologazione (che, a sua volta, è possibile solo se la gara non è affetta da invalidità). L’annullamento della gara omologata, invece, si verifica con la successiva “decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva” (così l’art. 22, comma 4, del C.G.S.). Orbene: in detta decisione si è precisato che “per scontare la squalifica occorre che sussista un rischio sportivo, vale a dire che l’avversaria non sia una squadra fuori classifica” e che le condizioni previste dalla norma sopra riportata costituiscono “due requisiti […], uno positivo ed uno negativo, che devono entrambi sussistere”. Le odierne fattispecie si distinguono per più versi da quella allora scrutinata da questa Alta Corte: in quel caso, le Società resistenti avevano ritenuto di poter far scontare la squalifica ad alcuni calciatori non schierandoli in una partita che, seppur ufficiale, risultava di per sé inidonea a conseguire un risultato utile, in quanto giocata con una squadra fuori classifica. In quel caso, pertanto, sebbene le gare in questione non fossero state successivamente annullate dagli Organi della giustizia sportiva, esse si presentavano de iure inidonee a valere ai fini della classifica, proprio perché giocate con una squadra fuori classifica. Risultava dunque assente qualunque “rischio sportivo” e con esso la prima condizione prevista dall’art. 22, comma 4, del C.G.S. Nei casi di specie, invece, non sembra potersi dubitare che le partite Real Rimini - Savignanese e S. Antonio - Real Rimini costituissero a tutti gli effetti gare potenzialmente valide ai fini della classifica, in quanto giocate tra squadre pleno iure appartenenti al campionato e suscettibili quindi di incidere sulla determinazione della classifica. Quando esse sono state disputate, pertanto, le squadre partecipanti hanno assunto proprio quel “rischio sportivo” del quale si è detto nella citata decisione n. 12 del 2011. Le vicende che hanno interessato solo a posteriori quelle gare a seguito dell’esclusione della Real Rimini dal campionato restano pertanto del tutto irrilevanti, anche perché esse si sono determinate de iure e non a seguito di una specifica pronuncia di annullamento da parte degli Organi della giustizia sportiva. Sarebbe contrario ai più elementari princìpi dell’ordinamento (sia generale che sportivo) sanzionare a posteriori una scelta societaria (quella di non far giocare un giocatore squalificato nella prima gara utile) che a priori, al momento in cui è stata assunta, era non solo legittima, ma (ai sensi dell’art. 22, comma 2, delle N.O.I.F., a tenor del quale “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice”) doverosa. 6.2.- La soluzione desunta dal tenore letterale dell’art. 22, comma 4, trova conferma, del resto, a livello di riflessione sistematica. La disciplina prevista per l’esecuzione delle sanzioni a carico dei tesserati si colloca su un piano diverso da quello cui si riferisce l’art. 53 N.O.I.F. E’ ben vero che quest’ultima disposizione, al comma 3, prevede, per il caso in cui una società si ritiri o venga esclusa dal campionato di competenza durante il girone di andata, che le gare disputate in precedenza dal sodalizio non hanno valore per la classifica, che viene appunto (ri)formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa. Con soluzione, peraltro, affatto diversa da quella dettata dal successivo comma 4 per l’ipotesi di ritiro nel girone di ritorno: ciò che, tra l’altro, indica il carattere necessariamente contingente della scelta operata dal legislatore sportivo, in vista dell’obiettivo di ridurre, per quanto possibile, gli squilibri derivanti dall’alterazione del campionato. La relatività di tali interventi esclude che la prima disposizione miri ad azzerare ogni conseguenza delle partite che perdono di rilievo ai fini della formazione della classifica. Se davvero si dovesse muovere dal presupposto che tali gare vadano considerate tamquam non essent, si approderebbe a conseguenze evidentemente contro intuitive: quale, ad es., quella di vanificare la sanzione disposta, a carico di un tesserato, per un comportamento gravemente scorretto tenuto nello svolgimento dell’incontro dichiarato inefficace. Argomentare ab inconvenienti non è particolarmente probante; ma vale, nella circostanza, a corroborare l’idea che l’intervento in parola intende porre un certo rimedio alla situazione alterata, nella prima parte del campionato, dal venir meno di uno dei partecipanti, senza pretesa di elidere in toto le ricadute effettuali di condotte storicamente determinate e fattualmente tenute (com’è dato dedurre dal fatto che, doppiata la metà del torneo, il rimedio da adottare assume contorni del tutto diversi, consapevolmente abdicativi di qualsivoglia disegno di parità di trattamento). Ne consegue che l’invocazione di quest’ultimo principio nel caso che ci occupa non comporta necessariamente l’esito postulato dai ricorrenti, non foss’altro perché la sua cogenza è comunque subordinata all’adeguamento della situazione virtuale a quella emersa in punto di fatto, adeguamento che, per quanto dianzi osservato, non è comunque dato garantire in ogni caso. 6.3.- La circostanza che le due valutazioni (quella della idoneità della partita ai fini della squalifica e quella relativa agli effetti da attribuire alle partite disputate da squadra poi esclusa) si muovono su piani del tutto diversi si ricava ancora dalla disciplina degli effetti dell’esclusione nel girone di ritorno. L’art. 53, comma 4, N.O.I.F. dispone che “qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario”. Ora, è evidente che queste partite, pur efficaci ai fini della classifica (proprio perché attribuiscono la vittoria all’altra squadra, seppur “a tavolino”) devono considerarsi ex se inidonee a costituire turno utile ai fini del computo delle giornate di squalifica, trattandosi di gare che non vengono disputate e rispetto alle quali risulta impossibile l’applicazione delle norme relative all’esecuzione della squalifica (cfr. art. 22 C.G.S., commi 3 e 4, ai sensi del quale “la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. […] Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva”). 6.4.- Non va pretermesso, del resto - e, anzi, va senz’altro portato in esponente - il rilievo a tenore del quale le sanzioni a carico dei singoli tesserati mirano a promuovere il rispetto delle regole di gioco da parte degli sportivi interessati; l’effetto negativo per le società di afferenza del tesserato soggetto a sanzione, su cui concentra l’attenzione il ricorrente, pur essendo da considerarsi nella prospettiva dell’assunzione del “rischio sportivo” del quale ha detto la citata decisione n. 12 del 2011, è, per così dire, indotto, traducendosi nell’impossibilità di valersi delle prestazioni dell’atleta per i disposti turni di sospensione. Il pregiudizio, per la società che impiega il giocatore, ricorre in punto di fatto in quanto consegue alle modalità cogenti di esecuzione delle sanzioni, e non come necessità giuridica imposta da un (malinteso, al riguardo) principio di parità di trattamento, come attestato dal fatto che, in caso di sanzione che esplichi i suoi effetti dopo il trasferimento del giocatore, il pregiudizio va a riverberarsi su una compagine estranea alla vicenda sanzionatoria. La natura personalistica della sanzione disposta a carico del tesserato implica, oltre tutto, che l’aver quegli scontato la penalizzazione con riguardo a una partita regolarmente omologata (con, mettiamo, un pregiudizio economico per chi, com’è possibile, venga retribuito sulla base della partecipazione alle gare) non possa esser messo nel nulla da una determinazione, di natura totalmente diversa, in ordine alla riorganizzazione del campionato a seguito di ritiro di una squadra: con l’inopinata conseguenza di chiamare l’atleta, che ha già scontato la sanzione e subito una perdita economica, a scontare altra giornata di squalifica per la condotta già punita ed eventualmente a subire un nuovo pregiudizio economico. La sanzione subita e scontata, nel rispetto dell’art. 22, può così dirsi “consumata”, senza che la si possa riproporre in ragione di scelte che nulla hanno a che vedere col profilo disciplinare e con la regolarità delle gare effettuate. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA - nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2013, depositato in data 15 gennaio 2013 dalla A.P.D. Ribelle avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna, resa nota con il C.U. 19 dicembre 2012 n. 24, con cui si respingeva il reclamo proposto dalla ricorrente contro il provvedimento, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. Comitato Regionale Emilia Romagna, di conferma del risultato della gara Savignanese – Ribelle del 18 novembre 2012, valida per il campionato regionale di Eccellenza Emilia Romagna, nonché avverso quest’ultimo provvedimento, reso noto con C.U. 28 novembre 2012 n. 21; - nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2013, depositato in data 15 gennaio 2013 dalla S.s.d. Imolese Calcio 1919 a r.l. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna, resa nota con il C.U. 19 dicembre 2012 n. 24, con cui si respingeva il reclamo proposto dalla ricorrente contro il provvedimento, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. Comitato Regionale Emilia Romagna, di conferma del risultato della gara S. Antonio – Imolese del 18 novembre 2012, valida per il campionato regionale di Eccellenza Emilia Romagna, nonché avverso quest’ultimo provvedimento, reso noto con C.U. 28 novembre 2012 n. 21. RIGETTA i ricorsi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 2000 a favore della parte resistente. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, il 13 febbraio 2013. Il Presidente I Relatori F.to Riccardo Chieppa F.to Massimo Luciani F.to Roberto Pardolesi Depositato in Roma il 26 febbraio 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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