F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Gerardo FIORILLO / A.S. VITERBESE CALCIO srl (82 BIS/12 ) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013.
VERTENZA: all. Gerardo FIORILLO / A.S. VITERBESE CALCIO srl
(82 BIS/12 )
ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Cesare DOBICI
11 15.06.2012 l'allenatore dilettante Gerardo Fiorillo, ufficialmente assistito dall'Avv. Paola Marinucci, in virtù di espresso mandato riportato in allegato al presente ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale, perché faccia obbligo alla A.S. Viterbese Calcio SRL al pagamento di € 6.000,00, periodo gennaio maggio 2012, a saldo dell'accordo-tipo sottoscritto tra le parti il 25.07.2011, che prevedeva un premio di tesseramento di (€ 12.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. Il tecnico, che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, assunto in qualità di allenatore in 2^ della I^ squadra della suddetta Società partecipante al campionato di serie D gir. E della L.N.D. nella stagione sportiva 2011-2012, dichiara di essere stato esonerato il 10.09.2011 come da lettera agli atti.
Nel presente ricorso si fa riferimento ad una precedente delibera del Collegio Arbitrale pubblicata il
12.05.2012 al punto 20 del Comunicato Ufficiale n° 5 della stagione sportiva 2011-2012.
Con la predetta delibera il Collegio ha parzialmente accolto il ricorso e ha condannato la A.S. Viterbese Calcio SRL al pagamento a favore dell'allenatore di € 6.000,00, periodo agosto - dicembre 2011, a fronte di una richiesta di € 7.200,00 perché al momento della presentazione del ricorso 12.01.2012 e della delibera
12.05.2012 non era ancora maturato il periodo gennaio - maggio 2012, l'importo di € 6.000,00 oggetto del presente ricorso.
La Società ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A.R. del 25.09.2012 e ricevuta il 27.09.2012, a porre eventualmente le proprie controdeduzioni, nulla ha contro dedotto. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione agli atti e considerato che la Società nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la Società A.S. Viterbese Calcio SRL di corrispondere all'allenatore Gerardo Fiorillo € 6.000,00 ( SEIMILA / 00) a saldo dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti
per la stagione sportiva 2011 / 2012, oltre ad € 73,92 ( settantatre / 92 ) per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.073,92 ( seimilasettantatre / 92 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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