F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA : all. Mauro ZARDI / A.S.D. CRESPI MORBIO (180/12) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013.
VERTENZA : all. Mauro ZARDI / A.S.D. CRESPI MORBIO
(180/12)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI
Con ricorso del 25/06/2012, l'allenatore dilettante Mauro ZARDI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della
F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento dalla A.S.D. CRESPI MORBIO della somma di euro 2000,00 (duemila/00).
Tale somma a il residuo del premio tesseramento pattuito nell'accordo economico stipulato fra le parti di euro
4.000,00 (quattromila/00), visto che il tecnico dichiara di aver ricevuto la somma di euro 2.000,00 (duemila/00).
A sostegno della sua richiesta, il ricorrente ha allegato copia dell'accordo economico, sottoscritto in data
30/06/2010, con il legale rappresentante della A.S.D. CRESPI MORBIO, partecipante al campionalo Regionale di Prima Categoria girone H , per la stagione sportiva 2010/2011, nel quale a stato stabilito un premio
tesseramento di euro 4.000,00 (quattromila/00) da pagarsi alle seguenti scadenze:
15/10/2010 euro 1.300,00 ; 15/02/2011 euro 1.300,00 ; 30/03/2011 euro 1.400,00
oltre al rimborso spese per viaggi, calcolabile secondo l’ art. 2b dell'accordo economico.
Da accertamenti svolti presso il Comitato Regionale Lombardia L.N.D., da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, a emerso che l'accoro economico sottoscritto dalle sopraccitate parti a stato depositato presso i loro uffici in data 1/09/2010.
In data 9/11/2012, la Segreteria di questo Collegio, invitava la A.S.D. CRESPI MORBIO a produrre le proprie eventuali controdeduzioni qualora l'avesse ritenuto opportuno.
Il Collegio Arbitrale visti gli alti sopra esposti, anche in considerazione del silenzio osservato dal A.S.D.
CRESPI MORBIO, in ordine ai fatti sopra richiamali, ritiene il ricorso proposto dal ricorrente Mauro ZARDI meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dal sig. Mauro ZARDI e dichiara l'obbligo della A.S.D.
CRESPI MORBIO di versare al sopraccitato la somma complessiva di euro 2000,00 (duemila/00) a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2010/2011.
Dalla data della delibera fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali..
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegalo art. 8 comma 15 del CGS.
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