F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Alberto MARIANI / A.C.D. RAPALLO R. 1914 (89 bis/12 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013.
VERTENZA: all. Alberto MARIANI / A.C.D. RAPALLO R. 1914
(89 bis/12 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 20 luglio 2012 l'allenatore dilettante signor Alberto Mariani ha adito questo Collegio Arbitrale
chiedendo di condannare la A.S.D. Rapallo oggi A.C.D. Rapallo R. 1914 che ha mantenuto la medesima
matricola federale, partecipante al campionato di Eccellenza, al pagamento dell'ulteriore e residua somma di €
3.000,00 (tremila/00) in forza dell'accordo economico sottoscritto il 9 settembre 2011 quale premio di
tesseramento.
Il ricorso fa riferimento ad una precedente decisione del Collegio Arbitrale del 12 maggio 2012 regolarmente pubblicata in pari data al punto 22) del Comunicato Ufficiale n. 5. Con la predetta decisione il Collegio ha parzialmente accolto il ricorso, che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto al pari della citata decisione, ed ha condannato la A.C.D. Rapallo R. 1914 al pagamento, in favore dell'allenatore, della somma di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) corrispondenti alle prime tre rate scadute e non onorate dalla società. Al momento della presentazione del primo ricorso e della decisione non erano ancora maturate o non se ne conosceva 1'esito delle ultime quattro rate di € 750,00 (settecentocinquanta/00) ciascuna pari a complessivi €
3.000,00 (tremila/00) oggetto adesso del presente ricorso.
La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con Raccomandata A.R. del
25 settembre 2012 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perché detta comunicazione scritta non a stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio a stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura "al mittente per compiuta giacenza". Dalla scheda anagrafica rilasciata dalla F.I.G.C., risulta peraltro che 1'indirizzo della società A.C.D. Rapallo R. 1914, a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni, a esattamente quello riportato sulla raccomandata non consegnata dall'Ufficio Postale e nessuna variazione a stata comunicata.
Il Collegio esaminata la documentazione e considerato che la mancata consegna della raccomandata alla A.C.D. Rapallo R. 1914 dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che pertanto questa circostanza non può essere un valido motivo di non accoglimento della richiesta proposta dall'allenatore signor Alberto Mariani ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo della A.C.D. Rapallo R. 1914 di corrispondere all'allenatore signor Alberto Mariani la complessiva somma di € 3.045,00 (tremilaquarantacinque/00) e più precisamente €
3.000,00 a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012, e gli interessi legali equitativamente calcolali pari ad € 45,00 (quarantacinque/00).
Nulla e dovuto infine per 1'invocalo risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegalo art. 8, comma 15 del CGS.
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