F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA:all. Claudio RANIERI / UC APPENNININO PISTOIESE ASD (108/12) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA:all. Claudio RANIERI / UC APPENNININO PISTOIESE ASD (108/12) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 28/02/2012 l'allenatore dilettante di III categoria Claudio Ranieri iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società Unione Calcio APPENNINO PISTOIESE A.S.D. il pagamento della somma complessiva di € 3.062,52, poi definitivamente quantificata nelle proprie osservazioni alla memoria difensiva della controparte in € 2.562,00 complessivi, oltre agli interessi di mora e al riconoscimento derivante della rivalutazione monetaria. A sostegno della propria richiesta il ricorrente ha prodotto copia della scrittura privata regolarmente depositata redatta in data 07/8/2010, a firma del legale rappresentante della società con la quale si impegnava a corrispondere la somma di € 7.000,00 quale premio Tesseramento, annuale, in quattro rate di cui tre da € 1.700,00 con scadenza 03/9/2010 30/12/2010- 30/02/2011, più la quarta rata di € 1.900,00 da corrispondere il 30/4/2011, in qualità di allenatore della prima squadra partecipante al campionato promozione Toscano, per la stagione agonistica 2010/2011. Il 20/10/2010 la società resistente, con comunicato scritto ha provveduto, ad esonerare il Sig. Ranieri confermando quanto già verbalmente anticipato la domenica del 17/10/2010. Lo stesso con nota del 06/11/2010 informava la società di restare a disposizione fino al 30 giugno 2011, termine della stagione agonistica. Invitata a controdedurre dalla Segreteria del Collegio la convenuta società con propria memoria, faceva presente che nel mese di gennaio 2011 si era tenuto un incontro, durante il quale era stato raggiunto un accordo verbale che prevedeva di corrispondere al Sig. Ranieri la parte rimanente del premio pattuito in rate successive con saldo al 30/6/2012; e poi modificato nel modo che segue: € 312,50 al 30/4/2012; ed € 500,00 rispettivamente il 31/5/2012; 30/6/2012; 31/7/2012 e 31/8/2012, a dimostrazione che sussisteva 1'impegno ad onorare l'impegno preso, nonostante le difficoltà economiche della società, come sottolineato nella lettera del 07/3/2012. Con la stessa nota si comunicava che al Sig. Ranieri era stata pagala un'ulteriore somma di € 500,00. Con quest'ultima lettera si sottolineava che la somma conteggiata dalla società era allo stato di € 2.812,50, in quanto non era stata conteggiata la somma di € 250,00 imputata alla mancata restituzione del materiale sportivo, come richiesto con le lettere del 30/06/2011, 01/8/2011 e 10/9/2011. Con la nota dell' 1/10/2012 il Sig. Ranieri richiedeva definitivamente la somma di € 2562,00 non avendo la società, dopo l'assegno inviato il 07/3/2012 onorato l'accordo bonario di rateizzazione proposto con lettera raccomandata del 12/4/2012 comunicava altresì, di aver conteggiato la somma di € 250,00 per la mancata restituzione del materiale sportivo. Il Collegio Arbitrale in base alla documentazione prodotta ha potuto appurare che la somma da corrispondere e quella di € 2562,00 richiesta dal Sig. Ranieri con la nota dell' 1/10/2012; non avendo la società resistente provveduto a corrispondere più alcun pagamento dopo l'assegno di € 500,00 del 07/3/2012. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla società Unione Calcio Appennino Pistoiese A.S.D. di corrispondere all'allenatore Claudio Ranieri la somma di € 2562, 00 oltre gli interessi di € 62,28 per complessivi € 2.624, 28. La presente decisione a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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