F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Michele IANNICOLA / A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA (142/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013.
VERTENZA: all. Michele IANNICOLA / A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA
(142/12)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
L'allenatore dilettante Michele lannicola in data 14 maggio 2012 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società. A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora.
Il reclamante dichiara di aver stipulato con la medesima, in data 1 agosto 2010, un accordo economico per la stagione 2010/2011 di € 11.500,00 da corrispondersi in 10 mensilità da €.1.150,00 cadauna,oltre un rimborso spese forfetarie per i viaggi da lui sostenuti concordato in €.8.500,00 da pagarsi in 10 rate mensili di €.850,00 cadauna a partire dal 20 settembre 2010.
Pur non avendo ricevuto alcun pagamento di quanto pattuito il ricorrente a seguito rassicurazioni della società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora sull'adempimento di quanto dovutogli,aveva sottoscritto un nuovo contratto per la stagione 2011/2012 con decorrenza dal 1 agosto 2011 fino al 10 giugno 2012. Tale accordo prevedeva un premio di tesseramento annuale di €.7.500,00 da pagarsi in 10 mensili di €.750,00 cadauna.
Conferma che entrambi gli accordi sono stati regolarmente depositati.
In seguito,non avendo percepito alcuna somma durante tutto il periodo di permanenza nella A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, in data 1 dicembre 2011 comunicava alla società ed al Settore Tecnico le proprie dimissioni da
allenatore in seconda della prima squadra.
In data 23 marzo 2012, tramite il suo legale Avv.Erminio Neri, invia alla società lettera di sollecito di pagamento di quanto a lui spettante.
Con il presente ricorso fa appello al Collegio Arbitrale affinchè gli venga riconosciuto quanto dovutogli e
precisamente €.23.000,00 di cui €.11.500,00 a saldo premio di tesseramento stagione 2010/2011,€.8.500,00 per rimborsi spese 2010/2011 ed €.3.000,00 a pagamento le mensilità del contralto stagione 2011/2012 antecedenti sue dimissioni.
Chiede inoltre gli siano riconosciuti gli interessi di mora ed il danno causato dalla svalutazione monetaria e che sia nominato quale arbitro rappresentante gli allenatori il signor Angelo Agus.
Vengono allegale copie di:
-accordo economico stagione 2010/2011
-accordo economico stagione 2011/2012
-accordo relativo alle spese forfetarie
-lettera di sue dimissioni e lettera dell'Avv. Neri alla società di sollecito pagamento sue spettanze
-ricevuta della raccomandata attestante l'invio delta presente vertenza alla controparte
Con raccomandata del 11 giugno 2012 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Michele Iannicola ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.
La società convenuta risponde il 15 giugno 2012 all'invito del Collegio Arbitrale (e p.c. al tecnico) facendo presente l'impossibilità ad inviare le proprie controdeduzioni non avendo mai ricevuto il reclamo prodotto dal sig. Michele Iannicola. Chiede pertanto l'immediato annullamento del procedimento per irregolarità della notifica. Rimane comunque a disposizione per formulare eventuali controdeduzioni assieme a copia di ogni altra documentazione relativa al reclamo ma solo successivamente al regolare inoltro del medesimo da parte del sig. lannicola.
In data 27 giugno l'allenatore Michele lannicola scrive al Collegio Arbitrale ed alla A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora le proprie osservazioni.
Premette di aver inoltrato il 14 maggio 2012 vertenza economica contro la società e ne allega integrale
documentazione, e che lo stesso Collegio in data 11 giugno 2012 aveva invitato la controparte a presentare le proprie controdeduzioni. In risposta all'invito la A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora rispondeva di non aver mai ricevuto il reclamo chiedendo l'annullamento del procedimento per irregolarità di notifica.
Tanto premesso evidenzia come le deduzioni della società risultino prive di ogni fondamento per i seguenti motivi:
- negli allegali al ricorso lo stesso Collegio Arbitrale ha rilevato come tale reclamo sia stato inviato per conoscenza alla controparte con raccomandata A/R la cui ricevuta di spedizione a stata prodotta
unitamente agli atti della vertenza
- la società inoltre nella propria carta, intestala esibita in tutti i documenti inerenti alla vertenza in atto riporta come indirizzo della sede societaria via Sferracavallo 1 c/o stadio Tomei 03039 Sora C.P.127 Uff. Postale Sora centro, il medesimo al quale a stato invialo il reclamo datato 14 maggio 2012
- al summenzionato indirizzo in data 11 aprile 2011 era già stata inviata una lettera raccomandata A/R con ritorno della ricevuta firmala (documento allegalo al reclamo) spedita dall'Avv.Neri a nome dello scrivente con la quale si richiedeva il pagamento delle sue spettanze insolute
Alla luce di quanto esposto a lecito ritenere che la società non ha voluto avere conoscenza del reclamo non provvedendo,artatamente,al ritiro della raccomandata nel tentativo di sottrarsi al giudizio del Collegio Arbitrale. In conclusione insiste per l'accoglimento del suo ricorso ed in subordine,nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di irregolarità di notifica,chiede di essere rimesso in termini per la rinnovazione della stessa alla A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora.
In risposta alla raccomandata dell'allenatore Michele lannicola la società,in data 3 luglio 2012, invia al
Collegio Arbitrale un suo scritto dove ribadisce di non aver mai ricevuto il reclamo prodotto dal tecnico. Dichiara che la raccomandata a stata inviata con intestazione A.S.D. Sora e non A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora per cui l'ufficio postale dove e stata recapitata non riconoscendone l'intestazione in quanto sconosciuta deve averla rimandata indietro.
Chiede, ad ogni buon conto,di trasmettere tutti gli atti del procedimento alla Commissione Disciplinare e di interessare gli organi preposti, ivi espressamente anche la Procura Federale, anche per procedere nei confronti del reclamante in sede penale poiché, a parere della scrivente, risultano i presupposti per perseguire penalmente l'allenatore per calunnia e diffamazione quando nel suo scritto recita "e lecito ritenere che la società resistente non ha piuttosto voluto avere conoscenza del reclamo non provvedendo,artatamente al ritiro dello stesso dalla casella postale".
Infine si contesta il reclamo perché proposto fuori termini tanto che lo stesso sig. lannicola ne richiede la riammissione in virtù di un proprio errore.
Si insiste pertanto per l'immediato annullamento del procedimento per irregolarità e per evocazione in giudizio di soggetto diverso da questa Associazione Sportiva.
11 Collegio Arbitrale in data 20 settembre 2012 informa la società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora che la sua nota pervenuta con raccomandata il 4 luglio 2012 non risulta inviata all'allenatore e la invita pertanto a provvedere rimettendo ricevuta della relativa raccomandata al Collegio stesso.
1124 settembre 2012 la società ottempera a quanto richiesto.
Il Segretario del Collegio in data 20 settembre 2012 richiede sia al Comitato Regionale Lazio che al
Dipartimento Interregionale l'avvenuto o meno deposito dei contralti stipulali fra la società A.S.D. Ginnastica e
Calcio Sora e l'allenatore Michele lannicola relativi rispettivamente alla stagione 2010/2011 e 2011/2012
ricevendone conferma e copia dei medesimi.
Il Collegio presa visione degli alti pervenuti decide di accogliere il ricorso presentato dal tecnico Michele
lannicola ritenendo che lo stesso sia stato presentalo e comunicato alla controparte nei termini stabiliti e
pertanto non vi sia stata irregolarità di notifica.
Tale decisione a scaturita dalla constatazione del Collegio che tutte le ricevute attestanti l'invio delle
raccomandale spedite alla società (ricorso del tecnico inviato al Collegio del 19 maggio 2012, nota
dell'Avv.Neri del 27 marzo 2012,firmata per ricevuta dalla società, invito del Collegio a presentare le
controdeduzioni del 12 giugno 2012, osservazioni del tecnico del 27 giugno 2012) sono conformi all'indirizzo
comunicato dalla stessa A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora nella sua del 3 luglio 2012 ed alla intestazione
societaria riportata in tutti i suoi scritti. Per tale motivo non si può attribuire al tecnico la mancata ricezione da
parte della società del suo reclamo.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora al pagamento a favore dell'allenatore Michele lannicola della somma di €.23.000,00 e di €.272,00 per interessi equitativamente determinali per un totale complessivo di C. 23.272,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Nulla infine e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
In merito alla richiesta di un proprio arbitro presentata dal ricorrente si rileva che tale designazione spetta unicamente al Collegio Arbitrale in quanto Organo della Lega Nazionale Dilettanti,istituito dalla Presidenza Federale,ed a composto da elementi nominali per ogni stagione sportiva rispettivamente dalla L.N.D. e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio.
Si decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per la valutazione ai fini dell'art. 1 del C.G.S. delle
affermazioni della Società,che sono risultate in netto contrasto con la documentazione acquisita e in particolare con la corretta notifica del ricorso ricorrente e la raccomandata del suo legale,che risulta regolarmente ricevuta dalla società.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegalo art.8 comma 15 del CGS.
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