F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Massimo RIBELLINO / A.S.D. SAN SEBASTIANO (15/23) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Massimo RIBELLINO / A.S.D. SAN SEBASTIANO (15/23) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI In data 20 luglio 2012 perviene a questo Collegio Arbitrale la vertenza economica dell'allenatore dilettante Ribellino Massimo contro la società A.S.D. San Sebastiano. Nel ricorso presentato il tecnico dichiara di aver pattuito con la medesima in data 26 agosto 2011 un accordo economico nel quale la società si impegna a riconoscergli, alla sua assunzione quale allenatore della prima squadra della A.S.D. San Sebastiano,partecipante al campionato di Promozione Regionale Sicilia,la somma di € 4.500,00 ripartila in tre rate da €.1.500,00 cadauna da pagarsi al giorno 30 dei mesi di ottobre e dicembre 2011 e 1 marzo 2012. Nel contratto viene anche concordato un rimborso delle spese di viaggio. Lamentando il mancato pagamento di €.4.500,00 relativi alle rate scadute e di €.966,00 quale rimborso delle spese di viaggio,si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinchè voglia far obbligo alla società in parola al saldo a suo favore della somma complessiva di €.5.466,00 oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria. A convalida delle sue richieste il tecnico allega al ricorso: - copia dell'accordo economico stipulato con la A.S.D. San Sebastiano - documentazione attestante i viaggi effettuati dal 10 agosto al 13 ottobre per i suoi spostamenti dalla sua residenza al campo da giuoco con specificate distanze chilometriche - copia della ricevuta della raccomandata a/r attestante 1' invio alla controparte del presente reclamo. - copia della lettera inviata alla società di sollecito al saldo di quanto a lui dovuto La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata del 15 ottobre 2012 invita la A.S.D. San Sebastiano a produrre,ove lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni ed il ricorrente a far pervenire, successivamente, le proprie eventuali osservazioni. In data 30 ottobre 2012 la società scrive al Collegio contestando quanto richiesto dal tecnico e precisando che l'unico accordo pattuito con il medesimo,e regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale, stabilisce che la società conferisce l'incarico di allenatore al signor Ribellino a titolo completamente gratuito. Allo scritto viene allegata documentazione di contratto datata 13 settembre 2011 firmato da entrambe le parti dove viene confermata la gratuità dell'opera svolta dal tecnico a favore della società ed un riconoscimento al medesimo per il rimborso delle spese di viaggio. L'allenatore Ribellino Massimo, in data 7 novembre 2012,replica alle controdeduzioni della A.S.D. San Sebastiano inviando al Collegio Arbitrale le proprie osservazioni. Conferma innanzitutto la sua richiesta di €.5.466,00 in merito al credilo avanzato del contratto e del rimborso chilometrico. Dichiara che l'accordo economico regolarmente sottoscritto dalle parti a quello datato 26 agosto 2011, di cui allega copia, e che lo stesso a stato depositato presso 1'AIAC in data 11 ottobre 2011 Regionale Sicilia in data 4 giugno 2012 facendo seguito al C.U. n.201 del 22 maggio 2012. Al suo scritto vengono allegali: - copia del già citato contratto datato 26 agosto 2011, - copia della lettera del deposito del medesimo inviata al Comitato e presso il Comitato - copia della lettera inviata all'AIAC-Firenze in data 11 ottobre 2011. In tale documento viene comunicato 1'invio del deposito dell'accordo economico unitamente ad altra scrittura privata, stipulata il 13 settembre 2011, voluta obbligatoriamente dal Comitato Regionale Sicilia per regolarizzare il suo tesseramento con la A.S.D. San Sebastiano in quanto il precedente deposito del contratto era stato rinviato alla Società con allegato un nuovo modello ( non previsto dalle Carte Federali) la cui sottoscrizione era ritenuta indispensabile per il suo tesseramento. - copia della lettera inviata alla società il 19 ottobre 2011 di riscontro al suo esonero dove viene comunicata la sua volontà di restare a disposizione della medesima relativamente agli accordi previsti nelle scritture del 26 agosto 2011 e 13 settembre 2011. Il Segretario del Collegio Arbitrale il 27 novembre 2012 richiede al Comitato Regionale Sicilia conferma sull'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo in risposta le seguenti documentazioni pervenute al Comitato : - copia di richiesta di tesseramento del tecnico Ribellino per la società A.S.D. San Sebastiano - lettera della società A.S.D. San Sebastiano datata 5 settembre 2011 con la quale comunica che 1'altra copia del contralto pattuito con il tecnico unitamente alla ricevuta del versamento a già stata inviala dal medesimo al Settore Tecnico Nazionale. A questo scritto fa seguito il 16 settembre 2011 l'invio di un contratto da parte delta stessa A.S.D. San Sebastiano nel quale 1'allenatore Ribellino dichiara di svolgere la sua opera a titolo completamente gratuito e dove gli vengono riconosciute solamente le spese chilometriche per i viaggi - copia di un contratto depositato il 6 giugno 2012 dal tecnico Ribellino nella cui scrittura gli viene riconosciuto dalla A.S.D. San Sebastiano un premio di tesseramento di €.4.500,00 per la sua opera di allenatore oltre ad un rimborso spese per viaggi sostenuti. Viene anche allegata copia della lettera inviala all'AIAC in data 11 ottobre 2011. Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti decide di accogliere parzialmente il ricorso dell'allenatore Ribellino. In merito al contratto reputa che quello depositato dalla società,sottoscritto dalle parti e stipulato a titolo gratuito in data 13 settembre 2011,sostituisce e supera qualsiasi precedente pattuizione della quale pertanto non si può tenere conto; ne tale situazione risulta modificala delle parti beneficiando eventualmente di quanto previsto dal C.U. n.201 stagione sportiva 2011/2012 che prevedeva gli eventuali adempimenti entro il 31 maggio 2012. Nel caso in esame ciò non è avvenuto. Al tecnico vengono invece riconosciuti €.966,00 per il rimborso spese chilometriche sostenute nel periodo in cui ha operato per la A.S.D. San Sebastiano,spese debitamente documentate e riportate sull'accordo depositato dalla società. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. San Sebastiano al pagamento a favore dell'allenatore Ribellino Massimo della somma di € 966,00 a titolo di rimborso spese. Dalla data della delibera fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. Nulla e dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del medesimo come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegalo art.8 comma 15 del CGS.
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