F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA : Piero CUSINATO / F.C.D. CONCORDIA FONTE 1974 (19/23) ARBITRI :sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA : Piero CUSINATO / F.C.D. CONCORDIA FONTE 1974 (19/23) ARBITRI :sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI Con ricorso del 19/07/2012, l'Allenatore Piero CUSINATO iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè gli venisse riconosciuto il pagamento da parte della F.C. D. CONCORDIA FONTE 1974 della somma di euro 2.050,00 (duemilacinquanta/00), a saldo delle sue spettanze, per premio tesseramento stag. 2011/2012 oltre agli interessi di mora e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente a sostegno della sua richiesta, ha allegalo copia dell'accordo sottoscritto in data 20/08/2011 con il legale rappresentante della Società sopraccitata, partecipante al campionato di Prima Categoria Regionale , nella quale a stato stabilito un premio tesseramento annuo di euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00), da pagarsi in nove ratei mensili di euro 450,00 (quattrocento cinquanta/00). Il sig. Cusinato inoltre dichiara di essere stato esonerato in data 16/12/2011 e di aver ricevuto dalla Società un acconto complessivo di euro 2000,00 (duemila/00). Il Comitato Regionale Veneto, su richiesta del 27/11/2012 del Segretario del Collegio Arbitrale con fax del 27/11/2012, ha trasmesso copia del contratto depositato in data 24/08/2011. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la Società, regolarmente invitata con Raccomandata A/R del 27/11/2012 da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della F.C.D. CONCORDIA FONTE 1974 di corrispondere all'allenatore Piero CUSINATO, la somma complessiva di euro 2.050,00 (duemilacinquanta/00) relativa al saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012, oltre a euro 30,00 (trenta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegalo art. 8 comma 15 del CGS.
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