F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: Alessandro LONGO / ASD NARDO’ CALCIO (20/23) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: Alessandro LONGO / ASD NARDO' CALCIO (20/23) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA In data 27/7/2012 l'allenatore professionista Longo Alessandro iscritto nei ruoli della F.I.G.C. assunto in qualità di allenatore della I^ squadra della società in oggetto,partecipante al Campionato nazionale dilettanti adiva questo Collegio affinchè obbligasse la società Nardò Calcio al pagamento del saldo del premio di tesseramento di euro 25.821,00,contratto stipulato con il legale rappresentante della società e depositato come dalla documentazione pervenuta su richiesta della Segreteria del Collegio in data 12/8/2011. Comunica di aver ricevuto dalla società asd Nardò Calcio la cifra acconto complessiva di Euro 3000,00. Premesso quanto sopra: chiede che gli venga corrisposto il saldo di euro 22.821,00 più gli interessi di mora maturati e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. In data 18/12/2012 la Segreteria del Collegio inviava raccomandata alla soc.Nardò Calcio chiedendo le proprie contro deduzioni alle richieste dell'allenatore Longo ed allo stesso qualora ce ne fossero. Ad oggi nulla e pervenuto da parte della società alle richieste della Segreteria del Collegio Visti i documenti pervenuti ed tenendo conto che nulla ha ritenuto di controdedurre la società Nardò Calcio, il Collegio decide di accogliere il ricorso dell'allenatore Longo, P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Longo Alessandro ed obbliga la società Nardo' Calcio al pagamento del saldo del premio di tesseramento di euro 22.821,00 più euro 456,00 per interessi maturati per un totale di euro 23.277,00. Nulla e dovuto per la svalutazione monetaria come da costante orientamento del Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegalo art.8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it