F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Fiorenzo SARCINELLA / SSD VIRTUS CASARANO (21/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Fiorenzo SARCINELLA / SSD VIRTUS CASARANO (21/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS Con ricorso del 30 luglio 2012 l'allenatore dilettante signor Fiorenzo Sarcinella, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra della società SSD Virtus Casarano Sri partecipante al campionato di Serie D, Girone H, nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso 1'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata, datata 1° agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Sarcinella "un premio di tesseramento annuale massimo lordo omnicomprensivo", di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) senza che venisse indicata una scadenza entro la quale detto premio doveva essere erogato. Con il reclamo in esame, il signor Sarcinella, essendo terminata la stagione sportiva 2011/2012 e non avendo avuto alcun riscontro ai numerosi inviti rivolti alla società, chiede a questo Collegio di far obbligo alla SSD Virtus Casarano Srl di corrispondergli l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) avendo la società provveduto a versargli solo € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di quanto previsto dall'accordo economico. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora e il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 27 novembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 novembre successivo, ha comunicato che presso di loro non e stato depositato alcun accordo economico relativo alle parti in argomento per la stagione sportiva 2011/2012. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 15 ottobre 2012, ricevuta dalla società SSD Virtus Casarano Srl il 13 novembre 2012 e dall'allenatore il 22 ottobre 2012, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, consideralo altresì che la SSD Virtus Casarano Srl nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della SSD Virtus Casarano Srl, di corrispondere all'allenatore signor Fiorenzo Sarcinella la somma di € 5.075,00 (Cinquemilasettantacinque/00) comprensiva di quanto dovutogli per l'importo previsto dall'accordo economico e non onorato integralmente pari ad € 5.000,00 (Cinquemila/00) oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 75,00 (Settantacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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