F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA:all.Fabio ANDOLFO / A.C.F. ALESSANDRIA (22/23) ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013.
VERTENZA:all.Fabio ANDOLFO / A.C.F. ALESSANDRIA
(22/23)
ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Va preliminarmente osservato, e ciò precludeva ogni inutile valutazione dei fatti nel merito, che la domanda non e stata tempestivamente proposta e che pertanto va dichiarala la prescrizione del diritto azionato. Il ricorso difatti, inoltrato il 27 luglio 2012, e relativo a controversia inerente la stagione 2010/11, supera il previsto
termine perentorio del completamento della stagione successiva per la proposizione delle azioni inerenti le rivendicazioni ed i diritti di natura economica, che nella fattispecie corrisponde al 30 giugno 2012(vedi art.25 c.3 del C.G.S). Tali norme poi, come da costante orientamento giurisprudenziale, e non soltanto di questo Collegio, sono interpretate in senso estremamente restrittivo circa il rispetto dei termini prescrittivi, con l'ovvio intento di lasciare pendenti meno liti possibili tra tesserati ed affiliati per un più corretto svolgimento delle stagioni agonistiche. Insomma, il ricorso va comunque proposto non oltre la scadenza del termine della stagione sportiva successiva, per cui non sono da ritenersi validi fatti interruttivi della prescrizione eventuali diffide ad adempiere o formali messe in mora,
La domanda pertanto, ai sensi delle richiamate previsioni normative, va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta e come tale prescritta.
P.Q.M.
11 Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Fabio ANDOLFO
nei riguardi dell'A.C.F.ALESSANDRIA, la dichiara inammissibile per intervenuta prescrizione. La presente decisione a inappellabile.
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