F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA :all. Francesco GRECO / A.C.F. MILAN (25/23) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA :all. Francesco GRECO / A.C.F. MILAN (25/23) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA Con ricorso datato 31/7/2012 l'allenatore di base Francesco Greco iscritto regolarmente nei ruoli del settore tecnico della FIGC tesserato in qualità di allenatore della I° squadra della società Milan a.c.f.,partecipante al campionato nazionale calcio femminile seria A adiva questo Collegio affinchè gli venisse riconosciuto il premio di tesseramento di euro 2850.00 stipulato con la società in oggetto in data 22/3/2012 e non depositato. Premio di tesseramento da pagare in tre ratei con scadenza mensili :22/4/2012;22/5/2012; 22/6/2012.L'allenatore dichiara di aver nulla percepito dalla società. Il Segretario del Collegio con racc.rr. datata27/11/2012 chiedeva alla società in oggetto le proprie contro deduzioni ed al reclamante le eventuali osservazioni al ricevimento delle contro deduzioni della società. In data 8/8/2012 pervenivano al Collegio le controdeduzioni della società,che dichiarava che l'accordo con l'allenatore Greco era fittizio e che il premio di tesseramento serviva a pagare il sig.Danilo non potendolo tesserare poichè già tesserato con l 'Inter inoltre dichiarava che sia il sig.Greco che il sig.Danilo erano stati presentati alla società dall'allenatore Mincioni , dimissionario per motivi famigliari. La società Milan concludeva le contro deduzione dichiarando che avendo cessato tutte le attività agonistiche nulla era dovuto al signori Greco, Mincioni e Danilo. L'allenatore Greco rispondeva alla richiesta del Collegio, che tutto quello dichiarato dalla società Milan non corrisponde a verità infatti non c'e mai stato un preparatore delle giovanili dell'Inter di nome Danilo, che non e mai stata versata nessuna somma e che il tutto e solo il frutto della fantasia della società Milan. Visti i documenti pervenuti e tenendo conto delle controdeduzioni il Collegio decide di accogliere il reclamo dell'allenatore Greco P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore Francesco Greco e obbliga la soc.Milan A.C.F.D al pagamento del premio di tesseramento di euro 2850.00 più euro 10 ,00 di interessi maturati per un totale di euro 2860,00. Nulla e dovuto al risarcimento del danno provocato dalla svalutazione monetaria come da costante orientamento del Collegio Arbitrale. Per il mancato deposito del contratto da parte dell'allenatore Francesco Greco,il Collegio decide di rimettere gli alti di questa vertenza alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegalo art.8comma 15 del CGS.
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