F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 04 Marzo 2013 (210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Cesena Spa), GRAZIANO PRANSANI (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa ▪ (nota n. 4304/725 pf11-12/SP/blp del 21.1.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 04 Marzo 2013 (210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Cesena Spa), GRAZIANO PRANSANI (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa ▪ (nota n. 4304/725 pf11-12/SP/blp del 21.1.2013). Il deferimento Con provvedimento del 21.1.2013, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione: - il Sig. Graziano Pransani, all’epoca dei fatti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, C.S.G., in relazione all’art. 80, N.O.I.F., per avere sottratto risorse finanziarie alla Società AC Cesena Spa a vantaggio della controllante Cesena 1940 Srl, senza alcuna giustificazione economica per la Società calcistica, così determinando un progressivo impoverimento economico-patrimoniale della AC Cesena e contestualmente aumentando l’esposizione debitoria di detta Società nei confronti dei terzi, in violazione del principio di corretta gestione e dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per aver disatteso gli inviti della competente Co.Vi.So.C. alla risoluzione del rapporto finanziario sopra citato e al tempestivo recupero dei crediti maturati nell’ambito dello stesso; - il Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, CSG, in relazione agli artt. 80 e 84, N.O.I.F., per avere sottratto risorse finanziarie alla Società AC Cesena Spa a vantaggio della controllante Cesena 1940 Srl, senza alcuna giustificazione economica per la Società calcistica, così determinando un progressivo impoverimento economico-patrimoniale della AC Cesena e contestualmente aumentando l’esposizione debitoria di detta Società nei confronti dei terzi, in violazione del principio di corretta gestione, dell’obbligo di redigere i bilanci (2008, 2009, 2010, 2011) secondo i principi dettati dalla normativa federale e dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per aver disatteso gli inviti della competente Co.Vi.So.C. alla risoluzione del rapporto finanziario sopra citato e al tempestivo recupero dei crediti maturati nell’ambito dello stesso; - la Società AC Cesena Spa per rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. All’inizio della riunione odierna i Signori Igor Campedelli, Graziano Pransani e la Società AC Cesena Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Igor Campedelli, Graziano Pransani e la Società AC Cesena Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Igor Campedelli, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per il Sig. Graziano Pransani, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società AC Cesena Spa, sanzione della ammenda di € 112.500,00 (€ centododicimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 75.000,00 (€ settantacinquemila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Igor Campedelli, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei); per il Sig. Graziano Pransani, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società AC Cesena Spa, sanzione della ammenda di € 75.000,00 (€ settantacinquemila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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