F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 04 Marzo 2013 (227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 4747/564 pf12-13/SP/blp del 11.2.2013). (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 4748/572 pf12-13/SP/blp del 11.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 04 Marzo 2013 (227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 4747/564 pf12-13/SP/blp del 11.2.2013). (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 4748/572 pf12-13/SP/blp del 11.2.2013). Con atto in data 11/2/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Sig. Bruno Chialastri, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della SS Milazzo Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; B) la Società SS Milazzo Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al legale rappresentante della Società. Con ulteriore atto in data 11/2/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Sig. Bruno Chialastri, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della SS Milazzo Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; B) la Società SS Milazzo Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al legale rappresentante della Società. Il Sig. Bruno Chialastri e la SS Milazzo Srl non hanno ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna la Commissione disciplinare, vista la istanza della Procura federale di riunione dei due procedimenti in epigrafe per connessione soggettiva, ha disposto la riunione degli stessi, mentre la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Bruno Chialastri la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) e per la SS Milazzo Srl quella della penalizzazione di punti n. 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Nessuno è comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali risulta che i deferiti non hanno documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Bruno Chialastri la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) e alla SS Milazzo Srl quella della penalizzazione di punti n. 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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