F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 04 Marzo 2013 (228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa), MASSIMO ANTONINO DE SALVO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa ▪ (nota n. 4745/570 pf12-13/SP/blp del 11.2.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 04 Marzo 2013
(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa), MASSIMO ANTONINO DE SALVO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa ▪ (nota n. 4745/570 pf12-13/SP/blp del 11.2.2013).
Il deferimento
Con atto in data 11/2/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
A) i Sig.ri Carlo Accornero, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore e Massimo Antonino De Salvo, Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro tempore della Società Novara Calcio Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
B) la Società Novara Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto ai legali rappresentanti della Società.
Il Sig. Massimo De Salvo e la Novara Calcio Spa hanno fatto pervenire due memorie nelle quali, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato:
- l’infondatezza della incolpazione mossa al Novara Calcio Spa avendo quest’ultima chiesto, alla data del 17/12/2012 il “ravvedimento operoso” relativo al pagamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità settembre-ottobre 2012 e avendo quindi corrisposto tali importi alla data del 18/2/2013;
- che il “ravvedimento operoso” rientrerebbe negli “accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori” “allorquando il contribuente provvede al successivo pagamento” con l’effetto di escludere la sussistenza dell’illecito;
- che solo in caso di mancato versamento di tutte le voci contributive previste dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle N.O.I.F. sarebbe applicabile la sanzione ivi prevista;
- che la Novara Calcio Spa e il Sig. Massimo De Salvo hanno “tenuto una condotta senz’altro conforme alle norme tributarie e sportive”.
Di conseguenza, è stato chiesto “in via principale e nel merito: prosciogliere e/o mandare indenni i deferiti da qualsivoglia sanzione per i motivi esposti. In via subordinata: previa derubricazione dell’illecito contestato in violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, applicare la sanzione minima e/o in via gradata quella pecuniaria dell’ammenda di cui all’art. 1 comma 6, CGS, nel minimo edittale”. Il Dott. Carlo Accornero ha fatto pervenire una memoria nella quale, ricostruiti i fatti, ha evidenziato:
- la insussistenza del “rapporto di immedesimazione organica tra il Dott. Carlo Accornero e la Società Novara Calcio” essendo carente in capo al Dott. Accornero alcun potere di gestione economico-finanziaria della Società;
- che il potere gestorio della Novara Calcio Spa sarebbe attribuito al C. di A. nel suo complesso e che lo stesso C. di A. ha delegato “tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione” al Dott. Massimo de Salvo;
- che il nominativo del Sig. Accornero non sarebbe inserito neppure nel censimento societario né quest’ultimo avrebbe alcun potere di operare sui conti correnti della Società. Di conseguenza, è stato chiesto “in via principale e nel merito: prosciogliere il deferito dalla incolpazione ascrittagli e/o mandare indenne il Dott. Carlo Accornero da qualsivoglia sanzione”. Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Carlo Accornero la sanzione della inibizione per mesi 2 (due), per il Sig. Massimo Antonino De Salvo quella della inibizione per mesi 2 (due) e per la Novara Calcio Spa quella della penalizzazione di n. 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali risulta che i deferiti non hanno documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Non possono trovare accoglimento le considerazioni difensive formulate dalla Novara Calcio Spa e dal Sig. Massimo de Salvo, in quanto l’art. 85 lett. B) par. VII delle NOIF impone alle Società di documentare entro specifici termini l’avvenuto versamento delle ritenute e dei contributi. Né le categorie “rateazioni e/o transazioni” per le quali, peraltro, sono previsti specifici obblighi, possono includere il “ravvedimento operoso” dovendosi inquadrare tale istituto nella facoltà che la legge consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al mancato pagamento dei tributi mediante il versamento dell'imposta dovuta maggiorata di una sanzione ridotta rispetto a quella edittale oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'entità della sanzione varia a seconda della tempestività del ravvedimento. Si può affermare quindi che la richiesta del “ravvedimento operoso” conferma il mancato pagamento, nonché la mancata comunicazione ai competenti Organi Federali dell’avvenuto versamento nei termini imposti dall’art. 85 lett. B) par. VII delle NOIF, delle ritenute Irpef. Del pari infondati risultano essere gli argomenti difensivi svolti dal Sig. Accornero. E infatti la visura ordinaria di Società di capitale Novara Calcio Spa della CCIAA di Novara, allegata alle difese dello stesso deferito, indica a pag. 4 i soggetti titolari di poteri di rappresentanza della Novara Calcio Spa. In tale paragrafo è riportato testualmente che “la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice Presidente vicario. … Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio”. Risulta pertanto accertata la rappresentanza del Novara Calcio Spa in capo sia al Presidente Sig. Accornero, sia al Consigliere delegato Sig. Massimo de Salvo, i quali vanno conseguentemente entrambi sanzionati. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Carlo Accornero la sanzione della inibizione per mesi 2 (due), al Sig. Massimo Antonino De Salvo quella della inibizione per mesi 2 (due) e alla Novara Calcio Spa quella della penalizzazione di n. 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 04 Marzo 2013 (228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa), MASSIMO ANTONINO DE SALVO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa ▪ (nota n. 4745/570 pf12-13/SP/blp del 11.2.2013)."