.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Giovanni MARICCA / A.S.D. GIALETO (9/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Giovanni MARICCA / A.S.D. GIALETO (9/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL'AGLIO Con ricorso del 10 luglio 2012 l'allenatore dilettante signor Giovanni Maricca ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestalo la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Gialeto partecipante al campionato regionale di prima categoria nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso 1'allenatore precisa che, con regolare scrittura privala del 16 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnala a corrispondere al signor Maricca un premio di tesseramento, di € 6.000,00 (seimila/00) da corrispondersi in otto rate da € 750,00 ciascuna scadenti il 22 dei mesi da settembre 2011 all'aprile 2012. Con il reclamo in esame, il signor Maricca chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Gialeto di corrispondergli l'importo residuo di € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) non avendo la società provveduto ad onorare le ultime cinque rate previste nell'accordo. Il signor Maricca espone anche il calcolo delle spese di trasporto da lui sostenute e previste al punto b) dell'accordo a suo tempo sottoscritto pari ad € 5.967,36 (cinquemilanovecentosessantasette/36). Nel ricorso si richiede, sui predetti importi, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 27 novembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 28 successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 4 ottobre 2011. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 15 ottobre 2012, ricevuta dalla società A.S.D. Gialeto il 12 novembre e dall'allenatore il 23 ottobre successivi, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, consideralo altresì che la A.S.D. Gialeto nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Gialeto, di corrispondere all'allenatore signor Giovanni Maricca la somma di € 9.862,36 (novemilaottocentosessantadue/36) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 pari ad € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00), alle spese di trasporto pari ad € 5.967,36 (cinquemilanovecentosessantasette/36) ed agli interessi legali equitativamente calcolali pari ad € 145,00 (centoquarantacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegalo art. 8 comma 15 del CGS.
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