.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Michele ARCURI / F.C. ATLETICO MONTICHIARI srl (10/23) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Michele ARCURI / F.C. ATLETICO MONTICHIARI srl (10/23) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI Con ricorso del 2/07/2012, l'allenatore dilettante Michele ARCURI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè venisse riconosciuto il pagamento da parte della A.C. CARPENEDOLO S.r.l. della somma di euro 8.000,00 (ottomila/00) a saldo delle spettanze per il premio di tesseramento nella stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente inoltre precisa che la Società sopraccitata, gli ha affidato la conduzione della squadra Juniores Nazionale e allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato Nazionale Dilettanti girone B e allega copia dell'accordo economico datato 16/08/2011 da dove si evince che l’importo complessivo di euro 9.000,00 (novemila/00) la Società si impegna a pagarlo con nove ratei di euro 1.000,00 (mille/00) a partire dal 30/09/2011 al 30/05/2012. Inoltre dichiara di essere stato esonerato in data 31/10/2011 e di non aver ricevuto il pagamento delle cifre concordate a partire da tale data. Alla sua richiesta l'allenatore allega: copia accordo economico; copia racc. invio reclamo alla Società; copia lettera di esonero; copia sollecito scaduto inviato alla Società; risposta Società; controrisposta dell'allenatore e documenti vari. L'otto giugno 2012 il sig. Arcuri tramite il suo Avvocato sollecitava il pagamento della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) nel rispetto dell'accordo stipulato in data 16 agosto 2011. La A.C. Carpendolo s.r.l. con lettera del 19/05/2012, respinge il contenuto della richiesta e evidenzia che l'allenatore oltre ad aver ricevuto acconti per euro 2.000,00 (duemila/00), ha gravato sulla Società spese per complessivi euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) derivanti da pernotti in albergo e pranzi consumali. 14 giugno 2012 il sig. Arcuri sempre tramite il suo legale rigetta le istanze manifestate dalla Società e accetta la volontà della stessa a trovare una soluzione bonaria alla vertenza a patto che venga fatta una proposta concreta in tempi brevissimi. L'allenatore il 22 settembre 2012, comunica che la società A.C. CARPENEDOLO s.r.l., ha trasferito la sede legale, assumendo la denominazione F.C. ATLETICO MONTICHIARI s.r.l.. La Società invitata a presentare le proprie controdeduzioni, lo faceva in data 29/10/2012, ribadendo quanto affermato in precedenza che l'allenatore avrebbe causato costi che la società non avrebbe dovuto pagare per complessivi euro 6.720,00 (seimilasettecentoventi/00) e a sostegno di quanto dichiarato allega copie fatture quietanzate. In data 16 novembre 2012, l'allenatore rigettava le tesi difensive della società affermando che la documentazione presentata, mancava delle ricevute dei pagamenti riguardanti le due mensilità scadute prima dell'esonero comunicato il 31/10/2011 e evidenziava che le spese documentate dalla Società riguardavano i pasti e i servizi alberghieri fruiti dalla squadra e dell'intero staff tecnico e a sostegno di quanto dichiarato, allega dichiarazione del titolare del ristorante Il Gabbiano di Carpenedolo.Tali dichiarazioni in quanto generiche non costituiscono prova nei confronti dell'allenatore. Il Dipartimento Interregionale della L.N.D. su richiesta da parte della Segreteria di questo Collegio in data 27/11/2012, rispondeva il 30/11/2012 dichiarando che 1'accordo economico stipulato fra le parti non a stato depositato. Il Collegio esaminala la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Nulla e dovuto infine per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dell'allenatore e dichiara l'obbligo della F.C. Atletico Montichiari s.r.l. di versare al sig. Arcuri la somma di euro 8.000,00 (ottomila/00) a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012,oltre ad euro 120,00 (centoventi/00) per interessi equitativamente calcolati. Dalla data della presente delibera fino all'effettivo soddisfo, andranno calcolati gli interessi legali. Si decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, non avendo l’allenatore depositato il contratto. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegalo art.8 comma del CGS.
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