F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 04 Marzo 2013 (167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANTALEO CORVINO (all’epoca dei fatti Direttore sportivo e Legale rappresentante della Società ACF Fiorentina Spa), FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl), Società ACF FIORENTINA Spa e POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ▪ (nota n. 3150/870pf11-12/SP/blp del 26.11.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 04 Marzo 2013
(167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANTALEO CORVINO (all’epoca dei fatti Direttore sportivo e Legale rappresentante della Società ACF Fiorentina Spa), FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl), Società ACF FIORENTINA Spa e POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ▪ (nota n. 3150/870pf11-12/SP/blp del 26.11.2012).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini, che ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: -
per il Sig. Pantaleo Corvino: inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
- per il Sig. Ferruccio Capone: inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
per la Società ACF Fiorentina Spa: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
per la Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); e i difensori delle parti deferite, i quali hanno contestato il deferimento, riportandosi alle memorie difensive depositate nei termini di rito e concludendo per il proscioglimento.
Osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi questa Commissione (testualmente):
- Corvino Pantaleo:
“per la violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, in via autonoma, ed in relazione all’art.103 bis delle N.O.I.F., per la condotta adottata nell’ambito della trattativa che prevedeva la risoluzione consensuale della cessione di contratto a titolo temporaneo del calciatore Alessio Fatticcioni con la Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl, ed il relativo rientro del nominato calciatore tra le fila della Società ACF Fiorentina Spa, per aver omesso di depositare il prescritto modulo federale presso la Lega competente, così determinando la violazione degli accordi intercorsi tra le parti, finalizzati alla risoluzione del prestito, così come esposto nella parte motiva;”
- Capone Ferruccio:
“per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver indotto il calciatore Alessio Fatticcioni, all’epoca dei fatti calciatore della Pol. Nuovo Campobasso Calcio, a rinunciare ai compensi contrattuali relativi alle mensilità maturate nel trimestre ottobre/dicembre 2011, in favore del medesimo calciatore, subordinando tale rinuncia al perfezionamento della risoluzione consensuale della cessione di contratto a titolo temporaneo con la predetta Società, così come esposto nella parte motiva”;
- Società ACF Fiorentina Spa:
“a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società, all’epoca dei fatti, Sig. Pantaleo Corvino”;
- Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl:
2° titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte all’Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società”.
Il fatto
Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere così ricostruita:
1. la ACF Fiorentina cedeva alla Società Nuovo Campobasso Calcio Srl, a titolo temporaneo, il suo calciatore Fatticcioni Alessio, per la stagione sportiva 2011/2012;
2. con lettera 19 gennaio 2012 l’ACF Fiorentina – in esito agli accordi intercorsi – invitava la Campobasso Calcio a (così testualmente) “..ritornarci, senza indugio, le risoluzioni delle partecipazioni di D’Anna e Cenciarelli e la risoluzione della cessione temporanea di Fatticcioni, già in Vostro possesso, al fine del loro rientro alla ns. Società”;
3. il 25 gennaio 2012 Fatticcioni Alessio e la Campobasso Calcio sottoscrivevano presso la sede di Avellino della C.G.I.L. un verbale di conciliazione, con il quale il calciatore Fatticcioni dichiarava di rinunciare ai suoi compensi contrattuali di complessivi Euro 3.500,00 - relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2012 - e la Società dichiarava di accettare detta rinuncia;
4. il 26 gennaio 2012 il calciatore Fatticcioni consegnava alla ACF Fiorentina l’atto di risoluzione della cessione temporanea sub 2, riportante la sua sottoscrizione e quella del Campobasso Calcio;
5. il 27 gennaio 2012 il citato calciatore era sottoposto a visite mediche disposte dalla ACF Fiorentina presso l’Ospedale Careggi di Firenze, che certificava la sua idoneità all’attività sportiva agonistica;
6. nei giorni successivi e, precisamente, il 27-29-30 gennaio e l’1 febbraio 2012, il prefato calciatore prendeva parte alle sedute di allenamento della ACF Fiorentina Primavera;
7. il 2 febbraio 2012 ACF Fiorentina comunicava ufficialmente al prefato calciatore di non aver depositato presso la Lega l’atto di risoluzione di cui è cenno e, inoltre, che non intendeva avvalersi delle sue prestazioni sportive;
8. successivamente la Campobasso Calcio dichiarava la sua indisponibilità a reintegrare nel suo organico il calciatore Fatticcioni;
9. con lettera 2.02.2012 ACF Fiorentina, dopo aver evidenziato che la cennata risoluzione era finalizzata al trasferimento del calciatore presso altro Club e che questo progetto non si era potuto realizzare (liste di gennaio), invitala il Campobasso Calcio a reintegrare in organico il Fatticcioni;
10. con lettera 5.02.2012 l’Avv. Saverio Dal Canto, in veste di Agente del prefato calciatore, contestava alla ACF Fiorentina e alla Campobasso Calcio la lesione dei diritti del suo assistito e chiedeva di conoscere le determinazioni della ACF Fiorentina;
11. rimasta priva di riscontro la citata missiva, con esposto del 13.02.2012 il citato Agente portava a conoscenza della Procura federale la vicenda in tema. I motivi della decisione
Le difese di Corvino Pantaleo e della ACF Fiorentina sostengono che la risoluzione della cessione in scrutinio sarebbe stata condizionata all’effettiva conclusione di accordi con altra Società, interessata ad usufruire delle prestazioni sportive del calciatore per il periodo gennaio-giugno 2012, e che questa “condizione” emergerebbe per implicito da due
circostanze: l’impossibilità tecnica di garantire al calciatore una collocazione nella squadra “primavera” e l’inopportunità di sostenere ulteriori oneri, dopo aver già corrisposto al Campobasso Calcio il premio di valorizzazione, atto a garantire il pagamento della retribuzione pattuita. La tesi non ha pregio alcuno. Ed infatti, ammesso per mera ipotesi che questa “condizione” possa emergere dal rapporto negoziale in scrutinio, rileva che non v’è traccia del benché minimo indizio in ordine alla sua conoscenza da parte del Campobasso Calcio: qualificare come “condizione” una mera aspettativa, significherebbe violare i più elementari principi di ermeneutica contrattuale. Consegue che l’accordo raggiunto vincolava le Parti a porre in essere gli atti di riferimento e, in particolare, i deferiti Corvino Pantaleo e ACF Fiorentina dovevano provvedere a depositare in Lega il contratto di risoluzione e a reintegrare nell’organico il calciatore. Per quanto concerne le contestazioni mosse al Campobasso Calcio, sussistono validi elementi per dare corpo all’ipotesi che questo club subordinò la sua adesione alla risoluzione del contratto alla rinuncia, da parte del calciatore, alle mensilità maturate nel trimestre ottobre/dicembre 2011, sul rilievo che non appaiono sussistere altre ragioni che possano giustificare la liberalità in discorso.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina a:
- Corvino Pantaleo, la sanzione 1 (uno) mese di inbizione e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00)
- Capone Ferruccio, la sanzione 1 (uno) mese di inbizione e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);
- Società ACF Fiorentina Spa: € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda;
- Società Nuovo Campobasso Calcio Srl: € 3.000,00 (€ tremila/00);
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