F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 04 Marzo 2013 (173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO ALBERTO GHIDOLI (Calciatore tesserato per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, attualmente tesserato in prestito presso la Società AS Casale Calcio Srl), GIACOMO BRANCHINI (Agente di calciatori) ▪ (nota n. 3400/175 pf12-13 GT/dl del 5.12.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 04 Marzo 2013 (173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO ALBERTO GHIDOLI (Calciatore tesserato per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, attualmente tesserato in prestito presso la Società AS Casale Calcio Srl), GIACOMO BRANCHINI (Agente di calciatori) ▪ (nota n. 3400/175 pf12-13 GT/dl del 5.12.2012). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Ghidoli Marco Alberto, squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali; - per Giacomo Branchini, sospensione della licenza per mesi 3 (tre) e ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); e il difensore di entrambe le parti deferite, il quale si è riportato alle memorie difensive depositate nei termini di rito e ha concluso per il proscioglimento delle stesse. Osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il calciatore Ghidoli Marco Alberto e l’agente di calciatori Giacomo Branchini, per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento): - Ghidoli Marco Albero, per violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 3, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori perché, all’atto del conferimento del mandato all’agente Branchini, si qualificava come calciatore “professionista”, benché rivestisse lo status di calciatore “giovane di serie”; - Branchini Giacomo, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del regolamento degli agenti dei calciatori, per aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Ghidoli Marco Alberto, senza previamente accertare l’effettivo status del calciatore, il quale è risultato rivestire la qualità di “giovane di serie” e non già di calciatore “professionista”. I motivi della decisione Il deferimento non è fondato e, quindi, deve essere rigettato. Rileva che la Corte di Giustizia Federale, novellando un orientamento consolidatosi nel tempo, con decisione pubblicata il 2 gennaio 2013 (C.U. n.127) ha osservato che (così testualmente) “Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. è costituito dall’art.3 secondo cui: ”L’Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una Società di calcio professionistica”, e dall’art. 23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori minorenni. Il regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell’art. 33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori “giovani” che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una Società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall’art. 23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro. Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, …è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell’introdurre con l’art. 23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una Società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell’art. 3 del Regolamento Agenti.” La Corte ha, in conclusione, evidenziato che “…qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l’assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perché contrario alla normativa FIFA sovraordinata”.: Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale rigetta il deferimento proposto e, per l’effetto, proscioglie Ghidoli Marco Alberto e Branchini Giacomo dagli addebiti in rubrica, perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di norme federali.
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