COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 20.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RICORSO SAMBREMA MARATEA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTE DAL G.S. AL CALCIATORE ACQUAVIVA VINCENZO COME RIPORTATE SUL CU N.33 DEL 31.01.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 20.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RICORSO SAMBREMA MARATEA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTE DAL G.S. AL CALCIATORE ACQUAVIVA VINCENZO COME RIPORTATE SUL CU N.33 DEL 31.01.2013. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Paolo Giordano, nella seduta del 13/02/2013, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società SAMBREMA MARATEA CALCIO avverso la squalifica del calciatore ACQUAVIVA VINCENZO come riportata sul C.U. n.33 del 31.01.2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni addotte dalla società reclamante,siano generiche ed inconferenti rispetto alla natura dei fatti, come addotti negli atti ufficiali di gara, dai quali emerge, in termini non contestabili,come il tesserato avesse tenuto, nei confronti dell’arbitro,comportamento gravemente ingiurioso ed offensivo, e come tale adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo. P.Q.M. • Rigetta il proposto reclamo e, per l’effetto, conferma integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.33 del 31.01.2013; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata
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