COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 20.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING OLIMPIA AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI FOSCOLO VITO, GRIPPA VITO E LA AMMENDA DI € 150,00 PUBBLICATE CON IL C.U. N.25 DEL 30/01/2013.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 20.02.2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING OLIMPIA AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI FOSCOLO VITO, GRIPPA VITO E LA AMMENDA DI € 150,00 PUBBLICATE CON IL C.U. N.25 DEL 30/01/2013.
La Commissione Disciplinare Territoriale composta da Avv. Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Gerardo Bellettieri, nella seduta del 16/02/2013, ha deliberato quanto segue
Letto il reclamo proposto dalla società SPORTING OLIMPIA avverso le squalifiche dei calciatori Foscolo Vito, Grippa Vito e la ammenda di € 150,00 inflitte dal G.S. così come riportate sul CU n.25 del 30/01/2013;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Rilevato che la Società reclamante non ha fatto richiesta di essere ascoltata;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Ritenuto, alla stregua, di quanto precede, che dall’esame degli atti ufficiali di gara può evincersi come il comportamento dei ripetuti tesserati benché fortemente irriguardoso non possa dirsi preordinatamente orientato a commettere violenza sia nei confronti del D.G. che di un calciatore avversario, non essendo stato possibile,invero, accertare in termini assoluti l’aggressività qualificabile come specifica aggravante nella condotta dai tesserati tenuta;
Considerato,pertanto, come la sanzione dal GS irrogata nei confronti dei calciatori, possa essere mitigata in ragione delle sopra specificate motivazioni;
Osservato,di converso, come le motivazioni della società reclamante addotte a sostegno della richiesta di annullamento di sanzione inflitta, non paiano meritevoli di accoglimento, risultando acclarate le intemperanze dei propri sostenitori;
P.Q.M.
• in parziale accoglimento del proposto reclamo,ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta, dispone la riduzione a numero 3(tre) giornate al calciatore Foscolo Vito ed a n.4(quattro) al Calciatore Grippa Vito;
• Conferma,pertanto, nel resto le decisioni dal GS;
• Dispone restituirsi la tassa reclamo,se versata;
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