COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.69 della Società A.S.D.REAL SILANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale N. 30 S.G.S. del 31.1.2013 (squalifica dei calciatori ROSITO Mattia Francesco e TRICARICO Lorenzo per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.69 della Società A.S.D.REAL SILANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale N. 30 S.G.S. del 31.1.2013 (squalifica dei calciatori ROSITO Mattia Francesco e TRICARICO Lorenzo per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata e che, comunque, non si rinvengono elementi tali da poter offrire differenti valutazioni; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte, avuto riguardo alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico dei calciatori, possono essere ridotte; P.Q.M. In parziale accoglimento , riduce le squalifiche inflitte a carico dei calciatori ROSITO Mattia Francesco e TRICARICO Lorenzo a QUATTRO gare effettive; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante .
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