COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 14.02.2013 Delibera deLa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Prot. n. 1 – Rinvio degli atti disposto dalla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito dell’appello della Procura Federale contro il rigetto del deferimento a carico di Matteo Battaglia (calciatore) e della società A.S.D. Arenzano Football Club.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 14.02.2013
Delibera deLa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Prot. n. 1 – Rinvio degli atti disposto dalla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito dell’appello della Procura Federale contro il rigetto del deferimento a carico di Matteo Battaglia (calciatore) e della società A.S.D. Arenzano Football Club.
Con sentenza comparsa sul C.U. n. 58/CDN del 15 gennaio 2013 la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenendo non applicabile al caso di specie il principio giuridico del “ne bis in idem”, ha accolto l’appello della Procura Federale avverso la decisione di respingere il deferimento a carico del calciatore Matteo Battaglia e della società A.S.D. Arenzano Football Club ed ha rinviato gli atti a questa C.D.T. per l’esame di merito. Il caso è noto ed è stato ben riportato nella sopra richiamata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale alla quale devesi far riferimento. Occorre però, in questa sede, ricordare le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale in sede d’istruttoria dibattimentale, cioè: Calciatore Matteo Battaglia: squalifica per sette giornate effettive di gara; Società A.S.D. Arenzano Football Club: penalizzazione di otto punti nella classifica del corrente campionato di calcio d’Eccellenza oltre all’ammenda di € 1500,00 (sanzioni comprensive di comportamenti illeciti compiuti da altri tesserati e già giudicati da questa C.D.T.). Ciò premesso, in accoglimento del principio di colpevolezza sostenuto dalla Procura Federale e poiché l’illecito è dimostrato “per tabulas” dalla documentazione prodotta in atti, la Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: Calciatore Matteo Battaglia, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Arenzano Football Club: squalifica per due giornate effettive di gara, tenuto conto del fatto che il giocatore è già stato squalificato dal primo giudice, per la stessa infrazione, per due giornate effettive di gara; A.S.D. Arenzano Football Club: ammenda di € 500 e penalizzazione di due punti nella classifica del Campionato di Calcio 2012-2013. La sanzione pecuniaria tiene conto di quanto già addebitato alla società per responsabilità oggettiva in relazione agli illeciti compiuti da altri tesserati; quanto alla misura della penalizzazione, la stessa è stata determinata in via equitativa, secondo principi più volte affermati dalla C.D.N., tenuto conto che non si rilevano nell’illecito elementi di dolo apparendo l’irregolare posizione del Battaglia attribuibile a un’errata interpretazione della norma circa la neutralizzazione di un residuo di squalifica e che il sodalizio è stato già sanzionato, per i medesimi fatti, con due punti di penalizzazione.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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