COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28.02.2013 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO SANTA MARIA SAN SALVATORE FONTANABUONA Gara: QUILIANO – SANTA MARIA SAN SALVATORE F. terminata con il risultato di 1 – 1, del 10.02.2013

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28.02.2013 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO SANTA MARIA SAN SALVATORE FONTANABUONA Gara: QUILIANO - SANTA MARIA SAN SALVATORE F. terminata con il risultato di 1 - 1, del 10.02.2013 Il Giudice Sportivo premesso che in relazione alla gara sopra evidenziata la società S.MARIA S.SALVATORE FONTANABUONA ha presentato rituale reclamo nei termini regolamentari in ordine al regolare svolgimento della gara in quanto la società QUILIANO avrebbe sostituito al 6' min. del s.t. un calciatore nato nell'anno 1994 con uno nato nell'anno 1993, e successivamente al 9' min. del s.t., vi avrebbe posto rimedio sostituendo un giocatore del 1989 con un uno del 1994, venendosi di conseguenza a trovare, sia pure per soli tre minuti, con due giocatori del 1993 ed uno del 1995, ma senza il giocatore 1994, contravvenendo, in tal modo, alla normativa federale, secondo il quale vi è l'obbligo per le squadre partecipanti al campionato di Eccellenza di impiegare fin dall'inizio e per tutta la durata dell'incontro, anche in caso di sostituzioni, tre "calciatori giovani" nati rispettivamente nel 1993, 1994 e 1995. Preso atto che la società reclamata ha presentato controdeduzioni in chiedendo il rigetto del reclamo, sostenendo in definitiva che: 1) si sarebbe trattato di una contestuale doppia sostituzione tra il nr. 2 (giocatore del 1994) e il nr. 9 (giocatore del 1989) con, rispettivamente, il nr. 14 (giocatore del 1994) e il nr. 18 (giocatore del 1993), che non si sarebbe perfezionata in contemporanea in quanto il giocatore nr 14 aveva le scarpe slacciate rinviando, per disposizione del direttore di gara, l'effettivo ingresso in campo alla successiva interruzione di gioco; 2) che comunque trattandosi di un brevissimo frammento di gioco non avrebbe inciso in nessuna maniera sul regolare svolgimento della gara. Tenuto conto che con l'odierno reclamo la società reclamante chiede la punizione sportiva della perdita della gara a danno della società reclamata e la conseguente attribuzione a proprio vantaggio della vittoria con il risultato di 0 - 3. Ritenuto che dall'esame del referto del diretto di gara risulta che effettivamente la società QUILIANO ha giocato per due minuti (dal 7' al 9' del s.t.) con un numero di calciatori giovani non corrispondenti alle disposizioni impartite con il CU nr. 1 del 4.7.2012 il quale prevede, per questa stagione sportiva, l'obbligo di impiego per tutta la gara di tre calciatori giovani rispettivamente delle leve 1993, 1994 e 1995. Considerato che, nella fattispecie in esame non può essere presa in considerazione l'effettiva influenza dell'accaduto sulla regolarità della gara, ma che deve tenersi conto dell'effettivo mancato impiego e della circostanza che, comunque, sia solo per due minuti la società QUILIANO non ha schierato tra la propria formazione tutti e tre i giovani nati nelle annualità previste dal CU nr. 1 del 4.7.2012, il quale prevede l'obbligo di impiego per tutta la durata della gara. P.Q.M. visto l'art. 17 comma 5 lettera c) del C.G.S.; Accoglie il reclamo presentato dalla società S.MARIA S.SALVAT. FONTANAB. e infligge, ai sensi dell'art. 17, c.g.s., la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 nei confronti della società QUILIANO.
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