COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28.02.2013 DELIBERA DELLa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Prot. n. 11 – Procura Federale – Deferimento Pierluigi D’Angelo, Francesco Imperato, Giampiero Trucco e Antonio Nappo per violazione art. 1/CGS, ASD Athletic Club Genova, US Angelo Baiardo e GSD Bogliasco D’Albertis per responsabilità oggettiva e ASD Goliardicapolis 1993 per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28.02.2013 DELIBERA DELLa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Prot. n. 11 - Procura Federale - Deferimento Pierluigi D'Angelo, Francesco Imperato, Giampiero Trucco e Antonio Nappo per violazione art. 1/CGS, ASD Athletic Club Genova, US Angelo Baiardo e GSD Bogliasco D'Albertis per responsabilità oggettiva e ASD Goliardicapolis 1993 per responsabilità diretta. Il Vice Procuratore Federale, con atto prot. 3719/144 del 18 dicembre 2012, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: Pierluigi D’Angelo, presidente ASD Goliardicapolis 1993, in relazione alle violazioni alla normativa prevista nel C.U. n. 1 SGS riscontrate in occasione dell’organizzazione dei Tornei di Calcio Regionale “Coppa Grondona” svoltisi dal 28.5.2012 al 3.6.2012 e dal 5 al 17.6.2012. Francesco Imperato, calciatore tesserato ASD Athletic Club Genova, per violazione dell’art. 1/1 CGS perché, in qualità di responsabile della società dell’organizzazione dei Tornei di Calcio Regionale “Coppa Grondona” svoltisi dal 21.5.2012 al 3.6.2012 e dal 28.5.2012 al 10.6.2012, ha inserito nei regolamenti delle suddette manifestazioni sportive modalità di svolgimento in contrasto con le disposizioni emanate nel C.U. n. 1 SGS. Giampiero Trucco, dirigente tesserato US Angelo Baiardo, per violazione dell’art. 1/1 CGS perché, in qualità di responsabile della società dell’organizzazione dei Tornei Angelo Rosso e Torneo dell’Epifania svoltisi dal 15 al 29.4.2012 e dall’1 al 6 gennaio 2012, ha inserito nei regolamenti delle suddette manifestazioni sportive modalità di svolgimento in contrasto con le disposizioni emanate nel C.U. n. 1 SGS. Antonio Nappo, dirigente all’epoca dei fatti tesserato GSD Bogliasco D’Albertis, perché, in qualità di responsabile della società dell’organizzazione del Trofeo Città di Bogliasco svoltosi dal 19 al 30 6.2012, ha inserito nel regolamento della suddetta manifestazione sportiva modalità di svolgimento in contrasto con le disposizioni emanate nel C.U. n. 1 SGS. Con lo stesso atto sono state deferite le società ASD Athletic Club Genova, US Angelo Baiardo e GSD Bogliasco D’Albertis per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS e ASD Goliardicapolis 1993 per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. Il tutto come meglio specificato nell’atto di deferimento notificato direttamente alle parti dalla Procura Federale. Alla riunione svoltasi il 12 febbraio 2012 sono presenti le parti in proprio o rappresentate da difensore nominato. Per la Procura Federale sostiene l’accusa l’avv. Marco Stefanini. Prima dell’inizio della discussione l’avv. Anna Cerbara, nell’interesse della soc. GSD Bogliasco D’Albertis, chiede sia dichiarato nullo il deferimento per mancanza della notifica dell’atto della Procura Federale e del conseguente avviso di fissazione dell’udienza inviato da quest’organo giudicante. La Commissione Disciplinare, rilevato da un’indagine presso Poste Italiane che la raccomandata con la fissazione della data della discussione, spedita all’indirizzo depositato dalla soc. Bogliasco D’Albertis sul foglio di censimento, trovasi tuttora giacente presso l’ufficio postale di Bogliasco e non potendo altresì confutare quanto affermato dal sodalizio in merito all’atto di deferimento, sospende il giudizio a carico di questa società, in attesa che la P. F. comunichi, svolti gli opportuni accertamenti, la regolarità della notifica o la sussistenza di eventuali motivazioni che ne hanno impedito la consegna. Il Procuratore Federale, nel suo intervento, ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti, con la richiesta delle seguenti sanzioni: Pierluigi D’Angelo, Presidente ASD Goliardicapolis 1993: inibizione temporanea per giorni quaranta; Imperato Francesco, calciatore tesserato ASD Athletic Club Genova, squalifica per giorni trenta; Giampiero Trucco, dirigente tesserato US Angelo Baiardo, inibizione temporanea per giorni trenta; Antonio Nappo, dirigente tesserato GSD Bogliasco D’Albertis, inibizione temporanea per giorni trenta; ASD Goliardicapolis 1993, ammenda € 400,00 per responsabilità diretta; ASD Athletic Club Genova e US Angelo Baiardo, ammenda € 300,00 ciascuno per responsabilità oggettiva. Si registrano gli interventi dei deferiti che si sono rifatti alle memorie difensive depositate ed hanno precisato che, pur in presenza di regolamenti redatti in maniera difforme da quanto sancito dal Settore Giovanile e Scolastico, i tornei si sono svolti in conformità al disposto dal C.U. n. 1, perciò contestano le richieste sanzionatorie della Procura Federale ritenute eccessive in relazione ad infrazioni formali. Ritiene la Commissione Disciplinare di dover accogliere i deferimenti della Procura Federale poiché dalla documentazione allegata è dimostrato che i regolamenti dei tornei depositati prevedevano effettivamente alcune modalità di svolgimento in contrasto con le norme emanate dal Settore Giovanile e Scolastico. Tuttavia, non essendo dimostrato che tali contrarie modalità siano state applicate durante lo svolgimento dei tornei medesimi, le sanzioni vanno commisurate alle infrazioni di natura meramente formale oggetto del deferimento e come tali così determinate: Pierluigi D’Angelo, Presidente ASD Goliardicapolis 1993: inibizione temporanea per giorni quindici; Imperato Francesco, calciatore tesserato ASD Athletic Club Genova, squalifica per una giornata; Giampiero Trucco, dirigente tesserato US Angelo Baiardo, inibizione temporanea per giorni dieci; Antonio Nappo, dirigente tesserato GSD Bogliasco D’Albertis, inibizione temporanea per giorni dieci; ASD Goliardicapolis 1993, ammenda € 150,00 per responsabilità diretta; ASD Athletic Club Genova e US Angelo Baiardo, ammenda € 100,00 ciascuno per responsabilità oggettiva. In tal senso delibera. La responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS a carico del GSD Bogliasco D’Albertis, automatica stante la condanna del suo dirigente signor Antonio Nappo, sarà quantificata dopo che la Procura Federale avrà prodotto la prova dell’invio dell’atto di deferimento alla società medesima e le eventuali richieste sanzionatorie. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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