COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28.02.2013 DELIBERA DELLa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Prot. n. 18 – Reclamo Pol. Quiliano ASD avverso la squalifica del calciatore Daniele Crimeni fino al 31.12.2015 e avverso l’ammenda di € 400 – Gara Quiliano – Sestrese Calcio del 26.1.2013 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 42 del 31.1.2013.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28.02.2013 DELIBERA DELLa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Prot. n. 18 - Reclamo Pol. Quiliano ASD avverso la squalifica del calciatore Daniele Crimeni fino al 31.12.2015 e avverso l'ammenda di € 400 - Gara Quiliano - Sestrese Calcio del 26.1.2013 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 42 del 31.1.2013. Avverso le sanzioni in epigrafe riportate propone appello la Società Pol. Quiliano ASD, con istanza di rito rafforzata verbalmente dal proprio rappresentante. La società richiede la riduzione della squalifica del calciatore perché ritenuta troppo gravosa e l’affrancamento dell’ammenda per la quale contesta e respinge le motivazioni espresse dal primo giudice sulla mancata assistenza dei dirigenti all’arbitro in occasione dell’atto violento compiuto ai suoi danni, a gara ultimata, dal Crimeni. Sostiene la reclamante che il gesto fu rapido e improvviso, nulla facendone presagire l’effettuazione; comunque i compagni di squadra erano, di fatto, prontamente intervenuti a difesa dell’arbitro che aveva potuto raggiungere gli spogliatoi senza ulteriori conseguenze. La Commissione, presa visione degli atti ufficiali, osserva: Calciatore Daniele Crimeni – la squalifica irrogata in prime cure, sulla misura della quale pesa l’aggravante della giovane età del soggetto, appare appropriata e in ordine con i parametri sanzionatori applicabili a un gesto premeditato di siffatta violenza a danno dell’arbitro attinto proditoriamente al volto con tre pugni e va, pertanto, confermata. Ammenda di € 400 – le doglianze della società devono essere accolte in senso favorevole, non ritrovando negli atti ufficiali quel comportamento di omessa assistenza all’arbitro rilevato dal primo giudice. Lo stesso ufficiale di gara, nell’apposito paragrafo del referto, definisce “nella norma” il comportamento dei dirigenti. L’irrogazione di una sanzione pecuniaria trova però la sua giustificazione nel disposto dell’art. 19 punto 6 CGS, che punisce con l’ammenda la responsabilità oggettiva della società per fatti violenti compiuti dai propri tesserati a danno degli ufficiali di gara. Sanzione equa, commisurata al fatto e alla categoria del campionato, è quella dell’ammenda di € 200,00. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo della Pol. Quiliano ASD per la parte in cui impugna la squalifica del calciatore Daniele Crimeni e lo accoglie per quanto riguarda l’ammenda che riduce da € 400 a € 200, cambiandone la motivazione come dianzi esposto. La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va restituita.
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