COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: – DELLA SIG.RA PALIOTTI CLAUDIA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L. LA VIOLAZIONE: DEI PRINCIPI DI LEALTÀ’, CORRETTEZZA E PROBITÀ’, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 94, TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE PROVVEDUTO A CORRISPONDERE, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D., LA SOMMA DELIBERATA IN FAVORE DEI CALCIATORI RIPA FRANCESCO, FERRILLI GUIDO ROBERTO, LA VISTA GIORGIO E MAURO SOSI, NONCHÉ’ IN FAVORE DEL CALCIATORE CASALI MARCO. – DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: - DELLA SIG.RA PALIOTTI CLAUDIA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L. LA VIOLAZIONE: DEI PRINCIPI DI LEALTÀ’, CORRETTEZZA E PROBITÀ’, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 94, TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE PROVVEDUTO A CORRISPONDERE, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D., LA SOMMA DELIBERATA IN FAVORE DEI CALCIATORI RIPA FRANCESCO, FERRILLI GUIDO ROBERTO, LA VISTA GIORGIO E MAURO SOSI, NONCHÉ’ IN FAVORE DEL CALCIATORE CASALI MARCO. - DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE. Con due distinte note del 14.1.13, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione la società di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni ad essa ascritte. Con raccomandata a.r. del 22.1.13, anticipata in pari data via fax a norma degli artt. 41 e 38 C.G.S., venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva ad essi reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 4.3.13, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa fino a dieci giorni prima della data fissata per il dibattimento per la produzione di memorie difensive. All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché l’Avv. Fabio Ricci, munito di procura speciale del Sig. Alberto Cerase, per la Società S.S.D. Santegidiese, mentre nessuno è comparso per la Sig.ra Paliotti Claudia, che non faceva pervenire scritti difensivi. I soggetti deferiti presenti chiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni su richiesta della parte, sanzioni che venivano concordate nella misura di: punti tre di penalizzazione per la Società S.S.D. Santegidiese, in riferimento ad entrambi i deferimenti. Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento in relazione alle posizioni del soggetto deferito non comparso e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione, con riferimento al procedimento n°317 e di mesi dieci, con riferimento al procedimento n°350. Osserva, preliminarmente, la Commissione che i due procedimenti devono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva e che, con riferimento alla posizione del Sig. Giorgio La Vista, la società debba essere prosciolta dall’addebito per un precedente giudicato definito da questa Commissione con decisione pubblicata con C.U.N°36, del 10.1.2013. Quanto agli altri soggetti deferiti, ritiene la Commissione che le sanzioni concordate in sede di patteggiamento possono essere ritenute congrue ed adeguate rispetto ai comportamenti ascritti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara, a richiesta delle parti, la responsabilità della Società S.S.D. Santegidiese applicando la sanzione di tre punti di penalizzazione. Ritenuta altresì la responsabilità dell’altro soggetto deferito, Sg.ra Paliotti Claudia, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Santegidiese, applica la sanzione di mesi sei di inibizione, con riferimento al procedimento n° 317 e di mesi dieci, con riferimento al procedimento n°350. Dichiara, infine, non doversi procedere nei confronti della società in riferimento alla posizione del calciatore Giorgio La Vista per precedente giudicato. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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