COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.91 della Società U.S.D. PAOLANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 113 del 21.02.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Paolana –Calcio Acri del 3/2/2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Cavatorti Valentino Società Paolana).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.91 della Società U.S.D. PAOLANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 113 del 21.02.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Paolana –Calcio Acri del 3/2/2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Cavatorti Valentino Società Paolana). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; PREMETTE IN FATTO a) Con reclamo del 5.2.2013, regolarmente comunicato alla Società contro interessata, la Società Calcio Acri chiedeva che il Giudice Sportivo volesse irrogare alla Società Paolana 1922 la punizione della perdita della gara disputata il 3.2.2013, valida per il campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2012/2013, assegnando la vittoria ad essa reclamante. Assumeva la Società Calcio Acri che la Società Paolana aveva impiegato sin dal primo minuto di gioco il giocatore Cavatorti Valentino, nato l’8.8.1986, il quale non aveva titolo a partecipare alla gara. Rappresentava,infatti, la reclamante che il trasferimento del suddetto calciatore dalla Società Castrovillari alla Paola doveva considerarsi nullo, perché la relativa lista di trasferimento del 12.12.2012 era stata sottoscritta da Bonafide Egidio (legare rappresentante della Società Castrovillari) il quale, però, risultava inibito fino al 31.12.2012 (come da C.U. n. 77 del 6.12.2012). b) Alla domanda resisteva la Paolana, la quale nelle controdeduzioni del 8.2.2013, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avversario perché proposto fuori termine e, nel merito, la sua infondatezza. Con riferimento a tale ultimo profilo, la Società resistente osservava, in primo luogo, che il trasferimento del calciatore, avvenuto nel rispetto dell’art. 100 N.O.I.F., era stato di fatto validato dal Comitato Regionale che ne aveva vagliato la regolarità e, inoltre, che a momento del trasferimento l’intera dirigenza della Società Sportiva Castrovillari risultava dimissionaria , per cui l’unico legittimato a sottoscrivere la lista di trasferimento, in quanto titolare dei poteri rappresentativi della Società, era Bonafide Egidio, ancorchè inibito. c) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 113 del 1.2.2013, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria irrogava alla Paolana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto eventualmente di competenza. d) Avverso il deliberato ha proposto ricorso la USD Paolana con atto del 26.2.2013, ritualmente trasmesso alla Società contro interessata, affidandosi a due motivi che di seguito si esaminano. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 ) Con il primo motivo la Paolana ha eccepito il difetto di competenza del Giudice Sportivo in ordine alla validità ed efficacia dei tesseramenti, essendo ogni questione relativa riservata alla cognizione della Commissione Tesseramenti. In particolare, la ricorrente censura la decisione impugnata evidenziando che il primo giudice avrebbe esteso il proprio sindacato alla validità del tesseramento, esprimendo un giudizio su una materia non sottoposta alla propria giurisdizione. Il motivo è fondato nei termini che seguono. La normativa di riferimento è rinvenibile nell’art. 100 N.O.I.F., a termini del quale le richieste di trasferimento debbono essere presentate alle Leghe o ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. L’art. 42 N.O.I.F., da parte sua, prevede che il tesseramento del calciatore può essere revocato, fra l’altro, dallo stesso ufficio che lo ha effettuato, per invalidità o per illegittimità. Dal coordinamento delle due norme, discende che competente all’accertamento della validità o meno del trasferimento ai fini del relativo tesseramento è la Commissione Tesseramenti, alla quale il Giudice Sportivo, previa sospensione del procedimento, avrebbe potuto rimettere la questione. Nella specie, invece, l’Ufficio Tesseramenti è stato investito della questione solo a seguito e per effetto della decisione del primo giudice e, in applicazione del sopra citato art. 42, lett. a), N.O.I.F. ha provveduto a revocare la lista di trasferimento a titolo temporaneo (recte: il trasferimento per illegittimità della lista di trasferimento) del calciatore Cavatorti Valentino. Il provvedimento veniva comunicato alla U.S.D. Paolana con nota del 22.2.2013 (prodotta in copia dalla Società ricorrente in sede di audizione). Senonché, il richiamato art. 42, lett. a) N.O.I.F. precisa che la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Ne consegue che, non essendo prevista alcuna retroattività, alla data dello svolgimento della gara (2.2.2013) la posizione del calciatore Cavatorti Valentino è, a tutti gli effetti, da considerarsi regolare. 2.- L’accoglimento del motivo di cui sopra rende superfluo l’esame dell’altro motivo di ricorso. Mette conto, tuttavia, osservare che illegittimamente la lista di trasferimento fu sottoscritta da Bonafine Edigio, non avendo egli il potere di rappresentare la Società Castrovillari a cagione della sanzione dell’inibizione che stava scontando e che non può trovare alcuna mitigazione, sospensione o temporanea inefficacia per il fatto che gli altri dirigenti fossero dimissionari. Opera, in tal caso, il principio della prorogatio, in forza del quale il Presidente dimissionario (o, comunque, il Consiglio Direttivo) conserva i propri poteri fino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria da indire per le nuove nomine. E’ corretta, e deve quindi essere confermata, la trasmissione degli atti alla Procura Federale disposta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. 1.- in riforma della decisione impugnata, revoca il deliberato pubblicato sul C.U. n. 113 del 1.2.2013, con cui il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria ha irrogato alla Paolana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, ripristinando il risultato acquisito sul campo (PAOLANA – CALCIO ACRI : 3 – 0); 2.- conferma il provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice Sportivo Territoriale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza; 3.- dispone trasmettersi la presente decisione all’Ufficio Tesseramenti in sede per le determinazioni di competenza; 4.- dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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